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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14777/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia n. 876/27/16 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro due intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali per gli anni 2005 e 2006. La CTR aveva ritenuto Equitalia semplice interventore ad adiuvandum, privo di diritto di proporre autonomo appello, e aveva inoltre censurato la validità delle notifiche delle cartelle (contestando affissione e mancata ricezione della raccomandata informativa) con richiamo alla decadenza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973. L'Agenzia ha quindi impugnato tale decisione in Cassazione con tre motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che una precedente pronuncia della stessa Corte (sentenza 17/926 del 06/07/2018) aveva già deciso accogliendo il ricorso proposto da Equitalia Sud contro la medesima statuizione della CTR, con conseguente perdita di interesse dell'Agenzia a ottenere la decisione chiesta. La Corte ha compensato fra le parti le spese del giudizio e ha disposto che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, atteso che il ricorso era stato proposto da un'Amministrazione dello Stato e comunque l'inammissibilità si era determinata per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La CTR ha richiamato l'art. 140 c.p.c. in relazione alle modalità di notifica tramite agenzia postale e ha ritenuto nulla la notifica delle cartelle in mancanza di affissione e di ricevuta della raccomandata informativa; tale nullità è stata collegata alla perdita del potere impositivo dell'Amministrazione

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    primo comma, lett. a) e c)

    La CTR ha ritenuto che, in presenza di notifiche nulle, possa configurarsi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo ai sensi dell'art. 25, con effetto favorevole al contribuente; nella decisione di legittimità questo tema non è stato risolto nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza segnala che il provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, terzo comma c.p.c., norma che disciplina la sottoscrizione delle decisioni giudiziarie quando l'estensore è impedito

  • Principio giurisprudenziale sul contributo unificato

    Cass. n. 5955/2014; Cass. n. 23514/2014; Cass. n. 1778/2016 (richiamate)

    La Corte richiama orientamenti che escludono il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti da amministrazioni dello Stato; nella fattispecie è quindi stato confermato che non è dovuto il raddoppio

Massime di principio

  • Se una questione oggetto di ricorso è già stata definitivamente decisa da una precedente sentenza di legittimità con esito favorevole alla parte avversa, può sopravvenire la carenza di interesse del ricorrente e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La qualifica di 'interventore ad adiuvandum' può essere determinante per valutare la legittimazione ad impugnare: va verificato se il terzo intervenuto abbia il potere di proporre autonomo impugnazione o sia limitato a difendere la posizione dell'originario convenuto.
  • Le nullità o irregolarità delle notifiche (es. mancanza di affissione o assenza di ricevuta della raccomandata informativa) possono essere invocate dal contribuente per mettere in discussione la validità della pretesa tributaria e, secondo talune pronunce, possono comportare la decadenza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973; tuttavia la valutazione è rimessa al giudice del merito e alla sua conferma in sede di legittimità.
  • In presenza di peculiarità della controversia il giudice di legittimità può compensare le spese tra le parti.
  • I ricorsi proposti da pubbliche amministrazioni statali possono essere esentati dall'obbligo del raddoppio del contributo unificato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità; comunque la natura dell'inammissibilità (es. sopravvenuta carenza di interesse) può incidere sulla quantificazione o esenzione del contributo.

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