Cassazione Penale, Sentenza n. 2504/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP del 15/04/2021 che aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero ritenendo che i fatti contestati andassero qualificati diversamente (prescrizioni mediche rilasciate per uso non terapeutico ex art. 83 d.P.R. 309/1990 anziché somministrazione di medicinali in assenza di prescrizione). I ricorrenti sostengono che, trattandosi di giudizio abbreviato caratterizzato dalla "decisione allo stato degli atti", non era ammessa la trasmissione al PM per fatti diversi da quelli dell'imputazione e che gli artt. 518, comma 1 e 521, comma 2 c.p.p. si applicano solo ai fatti nuovi emergenti nel dibattimento. Sosto aggiunge di aver richiesto Fentanest per reale necessità terapeutica (accesso tramite legge n. 38/2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati, confermando che il GIP può restituire gli atti al Pubblico Ministero quando accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione anche nel rito abbreviato. La Corte ha ritenuto erronea l'argomentazione secondo cui gli artt. 518, comma 1 e 521, comma 2 c.p.p. si applicherebbero solo ai fatti emersi nel dibattimento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al GIP di restituire gli atti al Pubblico Ministero quando accerta che il fatto è diverso da quello contestato; tale potere può esercitarsi anche nel rito abbreviato e non è limitato ai soli fatti emersi nel dibattimento.
art. 518, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata in combinato disposto con l'art. 521, comma 2; non è interpretata come limitativa della possibilità di trasmettere gli atti solo per fatti nuovi emersi in dibattimento.
Norma sulla prescrizione di stupefacenti; la diversa qualificazione dei fatti (prescrizioni per uso non terapeutico vs somministrazione senza prescrizione) è elemento centrale della decisione del GIP di restituire gli atti.
Richiamata dai ricorrenti per sostenere la legittimità della somministrazione (accesso semplificato alla terapia del dolore); la Corte non ha ritenuto che ciò impedisse la riconsiderazione della qualificazione del fatto da parte del GIP.
Sentenze giurisprudenziali citate
Sez. 2, Sent. n. 18566/2019 (Pulcini); Sez. 4, Sent. n. 21548/2007 (Manca); Sez. 6, Ord. n. 36310/2005 (Notari)
Giurisprudenza consolidata secondo cui la scelta del rito abbreviato non cristallizza la qualificazione del fatto: il GIP può restituire gli atti al PM quando accerti diversità di fatto rispetto all'imputazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sent. Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio di determinazione della somma a titolo di ammenda, con riferimento alla buona fede processuale; qui la Corte ha ritenuto non sussistere colpa determinante l'inammissibilità, tuttavia ha comunque imposto la somma equitativa di euro 3.000,00 ciascuno.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la regola della "decisione allo stato degli atti" non impedisce al giudice di valutare la congruità della qualificazione del fatto e, se necessario, restituire gli atti al Pubblico Ministero per un'ulteriore istruttoria o ricalificazione.
- Il potere del GIP di trasmettere/ritrasmettere gli atti al PM quando il fatto accertato risulti diverso dall'imputazione è espressione di principio generale dell'ordinamento e si applica anche nel rito speciale dell'abbreviato.
- L'invocazione di esigenze terapeutiche o di accesso semplificato alla terapia del dolore (es. legge n. 38/2010) non esclude automaticamente la possibilità di diversa qualificazione del fatto da parte dell'organo giudicante.
- La censura per "abnormità" del provvedimento di restituzione è difficilmente accoglibile quando la decisione poggi su valutazioni relative alla diversa natura del fatto rispetto all'imputazione.
- I ricorrenti che propongono impugnazioni manifestamente infondate nel procedimento di legittimità possono essere condannati non solo alle spese ma anche a somme a titolo di ammenda verso la Cassa delle ammende.
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