Cassazione Penale, Sentenza n. 19115/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di revocazione della confisca disposta con decreto del Tribunale di Vibo Valentia (ex art. 24 d.lgs. n.159/2011). Gasparro ha prodotto documenti (estratti INPS, buoni postali, perizia di stima giurata, ricevute di vincite, intestazioni di utenze, dati di conto corrente) sostenendo che si trattava di "prove nuove" non agevolmente reperibili perché egli era un terzo interessato, e ha anche richiamato una precedente revocazione favorevole a Saverio Razionale per presunti presupposti analoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente qualificato l'istanza come revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011 e l'ha dichiarata inammissibile perché i documenti prodotti sono risultati preesistenti e deducibili nel procedimento originario e, in ogni caso, non decisivi. Il ricorrente non ha dimostrato una impossibilità oggettiva e insuperabile a produrli nel primo giudizio. Quanto alla sentenza favorevole a Razionale, la Corte ha precisato che riguardava beni differenti e presupposti diversi, pertanto non integra un precedente applicabile al caso di Gasparro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 28
Disciplina la revocazione della decisione definitiva per la confisca di prevenzione, ammettendo la revocazione solo per prove nuove decisive sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la decisione definitiva; la Corte ha applicato questo criterio per escludere l'ammissibilità.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 24
Norma richiamata come base per il decreto di confisca originario; non è stata reinterpretata nel merito ma contestualizza l'origine della misura impugnata.
Articolo richiamato nel gravame; la Corte non ha ritenuto violati i principi processuali invocati dal ricorrente.
cod. proc. pen., artt. 630 e 634
Norme sull'esecuzione e sull'impugnazione di provvedimenti; citate nel motivo di ricorso ma senza esito favorevole per il ricorrente, in quanto la valutazione dell'ammissibilità della revocazione è rimasta ancorata ai criteri dell'art. 28 d.lgs. 159/2011.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamato limitatamente ai limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha svolto la motivazione richiesta ai sensi dell'articolo.
Sez. U, sent. n. 43668 del 26/05/2022 (Rv. 283707 - 01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per chiarire il concetto di "prova nuova": può essere sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta; la Corte d'appello ha applicato correttamente tale principio per escludere la novità delle prove prodotte da Gasparro.
Norma che disciplina la condanna alle spese in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. 159/2011 la prova deve essere davvero "nuova": cioè sopravvenuta dopo la decisione definitiva oppure preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della decisione.
- La semplice difficoltà o non agevole disponibilità dei documenti, specialmente se si è un terzo interessato, non è sufficiente a dimostrare l'incolpevole impossibilità di produrli nel primo giudizio; bisogna provare una causa di forza maggiore o ostacolo insuperabile.
- La valutazione sull'ammissibilità di una istanza di revocazione è preliminare e concerne il carattere nuovo e la rilevanza decisiva delle prove: il giudice può decidere in via de plano se le prove sono manifestamente preesistenti o non decisive.
- Non vale richiamare una revocazione favorevole ottenuta da altro soggetto se questa riguarda beni diversi o presupposti diversi: occorre dimostrare identità di oggetto e di motivi per rilevare una contraddizione.
- Nel disciplinare le istanze di revocazione il ruolo della giurisprudenza di legittimità è centrale per determinare i confini di "prova nuova" e la correttezza della valutazione di ammissibilità; le corti di merito devono motivare la non decisività e la deducibilità delle prove.
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