Cassazione Penale, Sentenza n. 20305/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Greppi Diego propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte d'Appello di Genova. Il nucleo della questione riguarda un reato previsto dall'art. 186 cod. strada (fatto risalente al 28/05/2016) e la valutazione della sua estinzione per prescrizione; il ricorrente contesta la decisione impugnata e chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto estinto il reato per prescrizione (il fatto del 28/05/2016) e, in conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Per effetto dell'estinzione del reato, la competenza esclusiva ad accertare l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada; pertanto la sanzione amministrativa accessoria applicata in sede penale viene eliminata e la materia viene demandata alla procedura amministrativa competente (trasmissione della sentenza al Prefetto di La Spezia). La Corte ha inoltre escluso la possibilità di utilizzare l'art. 129, comma finale, cod. proc. pen. in questa sede, non emergendo chiaramente alcuna causa di non punibilità che ne giustifichi l'applicazione.
Norme richiamate
Il reato contestato, relativo alla violazione dell'art. 186 cod. strada (fatto del 28/05/2016), è dichiarato estinto per prescrizione; l'accertamento dell'estinzione del reato è prevalente e impedisce la prosecuzione del processo o il rinvio della valutazione di merito.
art. 129, ultimo comma, cod. proc. pen.
La Corte ritiene che non sia possibile applicare in questa sede il disposto dell'art. 129, ultimo comma, del codice di procedura penale, dato che non risulta evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità previste dalla norma; pertanto tale causa di estinzione non è stata ritenuta applicabile nell'ambito del presente ricorso.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato per prescrizione comporta, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, che l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria rientri nella competenza esclusiva del Prefetto; ne consegue che la sanzione amministrativa accessoria disposta in sede penale deve essere eliminata e la relativa procedura amministrativa vada svolta dall'autorità prefettizia.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione deve dichiararlo e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio: la declaratoria di estinzione preclude la prosecuzione del processo penale.
- Quando la causa di estinzione del reato è accertata, non è possibile rinviare la decisione al giudice di merito per ulteriori accertamenti, perché ciò sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva.
- L'art. 129, ultimo comma, cod. proc. pen. trova applicazione solo se sia evidente, già in sede di cassazione, la sussistenza di una causa di non punibilità; in mancanza di evidenza la norma non può essere fatta valere d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce che venga valutata, in sede amministrativa, l'eventuale applicazione di sanzioni accessorie: l'art. 224, comma 3, cod. strada assegna tale competenza al Prefetto e richiede che la materia segua il relativo procedimento amministrativo.
- In situazioni analoghe, chi subisce una sentenza penale con sanzione accessoria deve considerare che, se il reato è estinto, la via giudiziale può eliminare la sanzione penale ma la relativa valutazione amministrativa spetta comunque all'autorità competente (Prefetto), che dovrà seguire la propria procedura.
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