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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9436/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) emessa in appello, denunciando due vizi: 1) nullità per violazione degli artt. 178 lett. c) e 603, comma 3-bis, c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria con il nuovo esame dell'imputato, essendo le sue dichiarazioni in primo grado decisive per l'assoluzione; 2) manifesta illogicità e insufficienza della motivazione, poiché la Corte d'appello ha ribaltato la valutazione probatoria del primo giudice senza fornire la motivazione rafforzata richiesta quando si riforma una sentenza assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondate entrambe le doglianze: la Corte d'appello ha effettivamente riformato l'assoluzione senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria con l'esame dell'imputato e senza fornire la motivazione rafforzata necessaria per spiegare il diverso apprezzamento delle stesse dichiarazioni. Tuttavia, constatato che nel frattempo è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione scaduto in data 06/10/2024, con consumazione del reato il 06/02/2017), la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Individua il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ossia la fattispecie contestata all'imputato.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva in appello; interpretata dalla giurisprudenza come comprensiva anche delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede dibattimentale quando la decisione di merito si fonda sul significato di tali dichiarazioni o sulla loro attendibilità.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza per nullità; nella fattispecie concorre con l'art. 603 c.p.p. nella verifica della regolarità del procedimento e della rinnovazione probatoria decisa dal giudice d'appello.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. i), n.1

    Modifica normativa richiamata che ha inciso sulla formulazione dell'art. 603 c.p.p.; la Corte rileva la decorrenza della modifica dal 30/12/2022.

  • Corte EDU, sentenza Maestri c. Italia (8 luglio 2021)

    Principio europeo secondo cui, in caso di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria basata su dichiarazioni dell'imputato, è necessario che l'imputato sia esaminato in appello per assicurare il rispetto dei diritti di difesa e della correttezza del processo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado assolve un imputato valorizzando le sue dichiarazioni, il giudice d'appello che intenda riformare quella decisione deve, in linea di principio, rinnovare l'istruttoria assumendo nuovamente l'esame dell'imputato (art. 603, comma 3-bis c.p.p. interpretato in conformità alla giurisprudenza e alla giurisprudenza CEDU).
  • Il giudice d'appello che rovescia una valutazione probatoria favorevole all'imputato deve fornire una motivazione rafforzata: spiegare puntualmente perché le stesse risultanze assunte dal primo giudice assumono ora diversa valenza probatoria, mettendo in luce i passaggi logici e gli elementi che scardinano le conclusioni precedenti.
  • Se la Corte di cassazione accerta vizi di motivazione o omissioni probatorie che imporrebbero l'annullamento con rinvio, la valutazione sul rinvio viene subordinata all'eventuale sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione: se la prescrizione è intervenuta, la cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato.
  • Non sempre è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria: essa non sussiste quando l'appello fonda la decisione su risultanze istruttorie diverse dalle dichiarazioni non rinnovate o quando in primo grado non era stato assunto alcun esame rilevante; va valutato caso per caso se la prova dichiarativa è stata ritenuta decisiva.
  • In situazioni analoghe, i difensori devono contestare in modo specifico la mancata rinnovazione dell'esame e la carenza di motivazione rafforzata, e verificare tempestivamente i termini di prescrizione per valutare le conseguenze pratiche di un eventuale annullamento con rinvio.

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