Cassazione Civile, Ordinanza n. 33900/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da un accordo quadro del 19 dicembre 2008 relativo a una partnership destinata a definire l’assetto futuro di una società di consulenza. La lite fu deferita a arbitrato irrituale di equità. Il collegio arbitrale dichiarò inadempiente il gruppo ricorrente e lo condannò al risarcimento di ingenti somme in favore della controparte, riconoscendo anche una domanda relativa all’uso dei segni distintivi. Durante l’arbitrato, dopo la chiusura dell’istruttoria e nel periodo destinato a eventuali trattative, il difensore della controparte inviò a uno degli arbitri una lettera con allegati per spiegare le difficoltà della transazione. I ricorrenti sostennero che tale comunicazione, trasmessa agli altri arbitri ma non ai difensori della loro parte, avesse compromesso terzietà e imparzialità degli arbitri e violato il contraddittorio. Per questo revocarono per giusta causa il mandato agli arbitri e agitarono in giudizio la nullità o annullabilità del lodo, deducendo in particolare: omessa pronuncia della Corte d’appello sulla violazione di terzietà e imparzialità; errata applicazione degli artt. 1723 e 1726 c.c. sulla giusta causa di revoca; violazione dell’art. 808-ter c.p.c. e del principio del contraddittorio, anche in relazione alla natura di equità dell’arbitrato. I resistenti replicarono che la lettera era estranea al thema decidendum, non era stata utilizzata per decidere e che la revoca era quindi inefficace. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale: ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la questione della terzietà era stata dedotta solo come argomento a sostegno della giusta causa di revoca; ha giudicato inammissibili le censure che miravano a rivalutare il fatto, cioè la natura e la rilevanza della lettera; e ha escluso la violazione del contraddittorio perché, in arbitrato irrituale, conta in modo sostanziale che la decisione si fondi su elementi sui quali le parti abbiano potuto confrontarsi, e nel caso concreto la lettera era rimasta fuori dal fascicolo e non aveva inciso sul lodo.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di merito e ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, perché subordinati all’eventuale accoglimento del ricorso principale, che non vi è stato. Ha inoltre condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha affermato che la comunicazione del 6 settembre 2016 non entrò nel materiale decisorio dell’arbitrato e fu attinente solo alla fase delle trattative, sicché non poteva fondare né la giusta causa di revoca del mandato né l’annullabilità del lodo per violazione del contraddittorio. La revoca degli arbitri è stata quindi considerata inefficace e il lodo valido.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla revoca del mandato; la Corte lo considera insieme all’art. 1726 c.c. nel quadro del mandato collettivo agli arbitri irrituali.
la giusta causa di revoca del mandato collettivo agli arbitri va verificata in concreto; nel caso esaminato non è stata ravvisata.
il lodo contrattuale è annullabile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, tra cui la mancata osservanza del principio del contraddittorio.
il contraddittorio va apprezzato in senso sostanziale; il lodo resta valido se la decisione non abbia concretamente utilizzato il materiale contestato.
non vi è omessa pronuncia se la decisione di rigetto della domanda o censura è logicamente incompatibile con la pretesa di parte.
richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non pertinente rispetto all’annullabilità del lodo irrituale.
richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non pertinente, poiché la violazione del contraddittorio nell’arbitrato irrituale determina annullabilità e non nullità.
menzionato nei ricorsi incidentali, in tema di forma e validità del mandato/revoca; il suo esame è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
richiamato nei ricorsi incidentali, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
citato dai ricorrenti principali nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa e contraddittorio.
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti a tutela del contraddittorio e del giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge, ma alcune doglianze sono state ritenute in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia e nullità della sentenza/procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nei ricorsi incidentali per omesso esame di fatti decisivi, ma gli incidentali sono stati assorbiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito; quando la censura mira a rivalutare le risultanze istruttorie, essa è inammissibile.
- Nel caso di arbitrato irrituale, il principio del contraddittorio va apprezzato in senso sostanziale: non è necessario che il procedimento segua forme rigidamente prefissate, ma è essenziale che la decisione sia fondata su elementi rispetto ai quali le parti abbiano potuto interloquire.
- La violazione del contraddittorio nell’arbitrato irrituale comporta annullabilità del lodo ex art. 808-ter c.p.c., non nullità; pertanto, i richiami alle norme sulla nullità della sentenza o del contratto sono impropri.
- La giusta causa di revoca del mandato collettivo agli arbitri va valutata in concreto; tuttavia, se il materiale contestato è rimasto estraneo al fascicolo arbitrale e non ha inciso sulla decisione, non è configurabile né la giusta causa né l’invalidità del lodo.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione del giudice, pur senza affrontare singolarmente tutte le argomentazioni, è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta e ne comporta il rigetto implicito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33848/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →