Cassazione Civile, Ordinanza n. 23274/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva presentato istanza di autotutela chiedendo l’annullamento di un processo verbale di constatazione; l’Amministrazione aveva opposto diniego. La controversia è proseguita dinanzi al giudice tributario, che ha dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR della Campania ha poi rigettato l’appello della contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, 2-quater del d.lgs. n. 564 del 1994 e 97 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto definitiva la pretesa tributaria per effetto della presentazione dell’istanza di adesione, dell’adesione dell’Ufficio e del successivo pagamento, con conseguente preclusione di ogni ulteriore contestazione. L’Agenzia ha resistito con controricorso, poi dichiarato inammissibile per tardività della rinnovazione della notifica, imputabile alla parte ricorrente.
La decisione
La Corte ha dapprima dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardiva rinnovazione della notificazione, dopo un primo invio a indirizzo errato imputabile alla notificante. Nel merito, ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso della contribuente: una volta definito l’accertamento con adesione, con determinazione anche del quantum debeatur e successivo pagamento, l’accordo diventa definitivo e non più impugnabile dal contribuente; contro il diniego di autotutela, inoltre, è deducibile soltanto l’illegittimità del rifiuto e non il merito della pretesa tributaria. Per questo il ricorso è stato rigettato. La Corte ha anche dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5-bis d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato dalla ricorrente come norma violata, nel contesto della definizione con adesione e della pretesa di poter rimettere in discussione l’atto impositivo
art. 2-quater d.lgs. n. 564 del 1994
richiamato dalla ricorrente come norma violata, nel quadro del potere di autotutela
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità del diniego di autotutela
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato quale vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato in relazione al termine per il controricorso e alla sua tardività
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997
indicato dalla Corte come norma che esclude la modificabilità dell’accertamento con adesione da parte dell’Ufficio una volta definito l’accordo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. n. 34272 del 2023
citata per il principio sulla tempestività della rinnovazione della notificazione quando l’errore iniziale sia imputabile al notificante
Cass. n. 161 del 2024
citata per il principio secondo cui il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi propri del rifiuto e non per contestare il merito della pretesa
Cass. n. 25659 del 2023
citata nello stesso senso sul perimetro dell’impugnazione del diniego di autotutela
Cass. n. 10086 del 2009
citata a sostegno dell’inammissibilità dell’impugnazione dopo la definizione dell’accertamento con adesione
Cass. n. 4566 del 2020
citata nello stesso senso sulla definitività dell’accordo di adesione
Massime di principio
- Il contribuente che impugna il diniego di autotutela non può utilizzare tale rimedio per rimettere in discussione il merito di un atto impositivo ormai definitivo; può dedurre soltanto vizi propri del rifiuto dell’Amministrazione.
- Una volta perfezionato l’accertamento con adesione, con determinazione del quantum debeatur e successivo obbligo di esecuzione dell’accordo, l’atto e l’accordo stesso diventano non più impugnabili dal contribuente e non più modificabili dall’Ufficio.
- L’impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo se si allega un concreto interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto; non basta riproporre i vizi dell’atto impositivo.
- Se la rinnovazione della notificazione di un atto processuale deriva da un errore imputabile al notificante, essa è tempestiva solo se compiuta entro il termine per impugnare, senza retroazione degli effetti alla prima notifica fallita.
- L’errore nella notifica del controricorso imputabile alla parte che l’ha eseguita determina la tardività e quindi l’inammissibilità del controricorso stesso.
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