Cassazione Penale, Sentenza n. 29365/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna di un detenuto per avere utilizzato, mentre era ristretto in carcere, un telefono cellulare per comunicare con l'esterno. Nel ricorso per cassazione la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che non fossero stati esaminati i tabulati telefonici e che quindi non vi fosse prova che l'imputato avesse effettivamente usato il cellulare per telefonare, con conseguente mancanza della prova del dolo specifico di volersi mettere in contatto con l'esterno. In subordine, si è dedotto che non fosse stata provata l'effettiva funzionalità del telefono, non bastando la sola presenza di batteria e scheda SIM.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la Corte territoriale aveva formulato un ragionamento non irragionevole nel desumere l'uso dello strumento dal fatto che il detenuto lo occultasse e fosse stato visto compiere movimenti sulle sue superfici. Ha inoltre precisato che l'art. 391-ter c.p. punisce alternativamente la ricezione e l'uso del telefono e che, nella specie, l'apparecchio era comunque idoneo all'uso perché dotato di batteria e SIM. La Suprema Corte ha aggiunto che, ai fini della configurabilità del delitto, è già sufficiente la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile, poiché la disponibilità dello stesso in carcere implica una ricezione indebita, e che l'acquisizione dei tabulati era del tutto ultronea. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma incriminatrice punisce alternativamente la ricezione e l'uso dello strumento telefonico; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la indebita ricezione del cellulare da parte del detenuto, anche se l'uso non sia dimostrato mediante tabulati, e la presenza di batteria e SIM rende comunque l'apparecchio idoneo all'impiego.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto previsto dall'art. 391-ter c.p. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile, poiché la sua disponibilità in ambito penitenziario implica una ricezione non autorizzata del dispositivo.
- Per la configurabilità del reato non è necessario dimostrare l'effettiva effettuazione di chiamate o l'acquisizione dei tabulati, quando il fatto storico della disponibilità del telefono in carcere è già sufficiente a dimostrare la condotta tipica.
- La punibilità non è esclusa dalla mera contestazione sulla funzionalità concreta del cellulare se l'apparecchio risulta comunque idoneo all'uso, ad esempio perché munito di batteria e scheda SIM.
- In sede di legittimità è insindacabile, se non manifestamente illogica, la valutazione del giudice di merito che inferisca l'uso o la ricezione indebita del cellulare da elementi fattuali come l'occultamento del bene e i movimenti osservati dagli agenti penitenziari.
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