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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34878/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, dipendente della società dal 2007 con mansioni di piazzista, aveva agito per ottenere il pagamento di asserite differenze retributive per lavoro straordinario, deducendo di avere superato il limite orario settimanale e contestando la documentazione prodotta dalla controparte a sostegno dell’orario effettivamente svolto. La Corte d’appello aveva respinto la domanda, ritenendo, sulla base dei documenti di trasporto sottoscritti dal lavoratore e formati all’epoca dei fatti, che non fosse provato il superamento dell’orario contrattuale. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i documenti aziendali riassuntivi (doc. 10 e 11) erano stati contestati e che i calcoli degli orari erano errati quanto a tempi di viaggio, carico/scarico e compilazione documentale; (2) violazione di giudicato, norme codicistiche sul rapporto di lavoro e del c.c.n.l. Commercio, assumendo che la Corte territoriale avesse dato per acquisita la qualifica di piazzista e non avesse considerato che il rapporto sarebbe stato disciplinato dal c.c.n.l. Commercio con limite di 40 ore settimanali; (3) violazione di norme processuali e costituzionali per mancata ammissione di prova testimoniale e c.t.u. contabile, oltre a censura sulla valutazione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la documentazione principale posta a base della decisione di merito non era stata contestata e, comunque, le doglianze investivano inammissibilmente la valutazione del fatto e delle prove. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia per la sovrapposizione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., sia perché non si confrontava con la ratio decidendi: il lavoratore stesso aveva allegato la qualifica di piazzista e la Corte d’appello aveva semplicemente accertato, sulla base della documentazione e delle modalità della prestazione, che non vi era prova del lavoro straordinario. Ha respinto il terzo motivo osservando che il mancato esame di prove testimoniali o di altre prove è denunciabile solo se la prova omessa avrebbe potuto con certezza sovvertire l’esito della lite, condizione non ricorrente; resta riservata al giudice di merito la valutazione delle prove e la scelta delle fonti del proprio convincimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro per denunciare violazioni o false applicazioni di legge; la Corte richiama che non può essere impiegato per sollecitare una rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per asserita nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti di deducibilità del vizio motivazionale

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite agli atti, non quando si censura il prudente apprezzamento delle prove ritualmente acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale; non quando si contesta la valutazione di attendibilità e concludenza del materiale probatorio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 2094 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro

  • art. 2099 c.c.

    richiamato in relazione al trattamento retributivo

  • art. 36 Cost.

    richiamato in relazione al diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente

  • artt. 136, 137 e 100 c.c.n.l. Commercio

    richiamati per sostenere l’applicabilità del c.c.n.l. Commercio e del relativo limite orario

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo

  • artt. 177, 187, 188 c.p.c.

    richiamati per censurare la mancata ammissione delle prove richieste

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il semplice cattivo apprezzamento delle prove: essa è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite o attribuisce a prove ritualmente acquisite un valore diverso da quello legalmente previsto.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del merito né un nuovo esame del materiale istruttorio, specie in presenza di doppia conforme, ma solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosamente tracciati dalla giurisprudenza.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli, in modo indifferenziato, violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente i rispettivi presupposti e senza indicare specificamente la ratio decidendi censurata.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale o di altra prova può fondare ricorso per cassazione solo se la prova omessa avrebbe potuto, con certezza e non solo in via probabilistica, sovvertire il fondamento della decisione di merito.
  • Nel giudizio sul lavoro straordinario, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su documentazione formata all’epoca dei fatti e sottoscritta dal lavoratore, ove non specificamente contestata, e la Cassazione non può sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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