Cassazione Penale, Sentenza n. 34648/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 13/02/2025 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, inaudita altera parte, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Luca De Angeli contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova del 21/11/2024. Il provvedimento di inammissibilità era motivato dal mancato rispetto, a detta del Tribunale, delle norme generali di impugnazione (artt. 581 e 582 c.p.p.), con riferimento alla trasmissione dell'impugnazione all'organo (Tribunale) anziché all'Ufficio di sorveglianza. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione dell'art. 35-bis, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in relazione agli artt. 581 e 582 c.p.p., sostenendo che la disciplina speciale del reclamo prevista dall'art. 35-bis e il richiamo agli artt. 666 e 678 c.p.p. impedivano la diretta applicazione degli artt. 581 e 582 c.p.p. e che l'impugnazione era stata validamente proposta presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità assoluta del decreto impugnato per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (art. 178, comma 1, lett. a, c.p.p.). Ha ritenuto che il Presidente del Tribunale non potesse decidere il reclamo de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p. trattandosi di impugnazione attribuita al Tribunale di sorveglianza, la cui decisione deve essere adottata dall'organo collegiale con ordinanza e previa instaurazione del contraddittorio. La nullità è rilevabile d'ufficio (art. 609, comma 2) e il provvedimento va annullato; gli atti sono rinviati al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esame del reclamo, da svolgersi con instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 666, commi 3 e ss., e 678 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis
art. 35-bis, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina specifica del reclamo nel procedimento di sorveglianza: prevede la reclamacibilità dei provvedimenti regolati dall'ordinamento penitenziario e rimette, per talune regole, al richiamo di articoli del c.p.p.; implica che il reclamo al Tribunale di sorveglianza rientra nella categoria delle impugnazioni da decidere dall'organo collegiale.
codice di procedura penale, art. 666
art. 666, comma 2 e commi 3 e ss., cod. proc. pen.
L'art. 666, comma 2 consente al Presidente di rigettare de plano istanze manifestamente infondate o identiche a precedenti rigetti, ma tale potere è limitato e non applicabile al reclamo al Tribunale di sorveglianza; i commi 3 e ss. disciplinano le modalità del contraddittorio da instaurare, richiamate per il nuovo esame.
codice di procedura penale, art. 591
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione, nei casi tassativi indicati, è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione: principio richiamato per escludere la competenza del Presidente a decidere de plano il reclamo.
codice di procedura penale, artt. 581 e 582
artt. 581 e 582 cod. proc. pen.
Norme generali sulle impugnazioni (termini e modalità di proposizione) che possono trovare applicazione nel procedimento di sorveglianza, ma la loro diretta applicazione può essere limitata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. a
art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede la nullità per violazione delle norme sulla costituzione del giudice; applicata per dichiarare nullo il decreto emesso dal Presidente anziché dall'organo collegiale.
codice di procedura penale, art. 179
Disciplina le conseguenze della nullità; la nullità della formazione del giudice impone la caducazione del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
codice di procedura penale, art. 609, comma 2
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio delle nullità; utilizzato per motivare la rilevabilità della nullità del decreto del Presidente senza necessità di eccezione dalle parti.
codice di procedura penale, artt. 623, comma 1, lett. b e 604, comma 4
artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla regola generale sul rinvio in caso di annullamento per nullità: la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio.
ordinamento penitenziario, art. 69
Collegato all'art. 35-bis per la procedura di istanza/reclamo al magistrato di sorveglianza e relativo successivo reclamo al Tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza, trattandosi di impugnazione, deve essere deciso dall'organo collegiale del Tribunale con ordinanza e non dal Presidente con decreto de plano, salvo le limitatissime ipotesi previste dall'art. 666, comma 2 c.p.p.; il potere di decidere de plano non si estende in modo generale al reclamo.
- La dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione compete al giudice dell'impugnazione ed è adottata con ordinanza quando ricorrono le fattispecie tassative dell'art. 591 c.p.p.; per il reclamo in materia di sorveglianza è pertanto richiesta la decisione collegiale.
- La nullità relativa alla composizione del giudice (violazione delle norme sulla costituzione del collegio) è una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., rilevabile d'ufficio (art. 609, comma 2), e comporta l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis Ord. pen. regola il reclamo nel procedimento di sorveglianza e Rimanda all'applicazione di specifiche disposizioni del c.p.p. (es. artt. 666 e 678) per aspetti procedurali: ciò può escludere la piena applicazione formale degli artt. 581-582 c.p.p. quando la normativa speciale lo prevede.
- In caso di dubbio sulla correttezza formale o sulla competenza dell'organo che ha deciso l'impugnazione, è consigliabile richiedere l'instaurazione del contraddittorio e, se il provvedimento è stato adottato de plano dal Presidente, valutare un'impugnazione o un ricorso per vizio di costituzione del giudice al fine di ottenere l'annullamento e il rinnovo del giudizio in collegio.
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