Cassazione Penale, Ordinanza n. 00797/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla pretesa esclusione dell'elemento soggettivo per assunzione di disulfiram e sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, lamentando che non fossero state valutate le censure d'appello sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'assunzione di disulfiram (Antabuse) avrebbe escluso il dolo o comunque inciso sulla configurabilità del fatto. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sempre deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate: la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico e puntuale che la mera prescrizione del farmaco non prova la sua effettiva assunzione, che il disulfiram non incrementa il tasso alcolemico, e che il conducente deve porsi alla guida in condizioni di efficienza psico-fisica tenendo conto anche dei farmaci assunti; quanto alle attenuanti generiche, erano stati valorizzati i plurimi precedenti penali, la pericolosità della condotta e le conseguenze dell'azione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Integra il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol nella fascia di tasso alcolemico corrispondente alla fattispecie contestata e confermata in appello.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Riferimento normativo della fattispecie contestata, richiamato nella condanna confermata.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
È stato invocato come parametro di ricorso per dedurre l'erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È stato invocato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'elemento soggettivo è infondata quando si risolve nella mera contrapposizione a una motivazione di merito logica e puntuale, senza evidenziare un reale vizio di legge o una manifesta illogicità.
- La mera prescrizione o assunzione asserita di un farmaco non esclude di per sé la responsabilità per guida in stato di ebbrezza, se non è dimostrato che tale assunzione sia stata effettiva e idonea a incidere sulla condotta contestata.
- Il conducente ha l'obbligo di porsi alla guida in condizioni di efficienza psico-fisica e deve tenere conto anche degli effetti dei farmaci assunti, non potendo invocarne l'assunzione come automatica esimente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal richiamo a precedenti penali, pericolosità della condotta e conseguenze del fatto, se tali elementi sono valutati con motivazione congrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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