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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8379/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (17/10/2020) della società Fallanca Colori s.r.l. Il ricorrente, terzo interessato, censurava la mancata valutazione della sua posizione e della sua buona fede, la carenza di nesso specifico e concreto tra gestione aziendale e attività del sodalizio criminale, la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 e 416-bis cod. pen. (settimo comma) con riguardo ai requisiti di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità della misura, e la mancanza di motivazione sulla disponibilità effettiva della società in capo all'indagato e sulla sussistenza di una impresa mafiosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di riesame che aveva riscontrato il fumus commissi delicti a carico di Antonino Fallanca sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, la qualificazione della Fallanca Colori s.r.l. come impresa mafiosa (controllo della consorteria, condivisione di progetti e dinamiche, imposizione di sovrapprezzi e reinvestimento dei proventi a vantaggio del sodalizio) e la sussistenza del periculum in mora (pericolo di protrazione delle conseguenze del reato). In tale contesto la buona fede del terzo non ha rilevanza rispetto al rischio di protrazione/agevolazione del reato e quindi non ostava al sequestro preventivo disposto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Consente il sequestro preventivo finalizzato sia a evitare l'aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato (comma 1) sia a finalità di confisca (comma 2). Quando sussiste il pericolo di protrazione/aggravamento la buona fede del terzo non impedisce il sequestro.

  • art. 416-bis cod. pen., comma 7

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del patrimonio dell'impresa qualificabile come mafiosa; per la confisca dell'intero patrimonio aziendale occorre che l'impresa sia effettivamente 'mafiosa' secondo i criteri giurisprudenziali (sovrapposizione, contaminazione da proventi illeciti irreversibile, o asservimento al controllo dell'associazione).

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come base della censura in cassazione per violazione di legge nelle questioni relative al sequestro e alla qualificazione dell'impresa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende del ricorrente in caso di ricorso ritenuto infondato o temerario.

  • Giurisprudenza costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per l'affermazione che la sussistenza della colpa nella proposizione dell'impugnazione può giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se il giudice ritiene sussistente un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato (art. 321), la buona fede del terzo proprietario o gestore perde efficacia come motivo impeditivo del sequestro preventivo.
  • Per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'intero patrimonio aziendale ai sensi dell'art. 416-bis comma 7 è necessario dimostrare che l'impresa sia 'mafiosa' secondo i criteri consolidati: totale sovrapposizione compagine societaria-sodalizio, contaminazione irreversibile da capitali delittuosi, o asservimento/controllo diretto dell'associazione.
  • La mera carica societaria ricoperta da un indagato non è di per sè sufficiente: occorrono elementi concreti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, modalità operative, reinvestimento di proventi, imposizione ai clienti, controllo organizzativo) che colleghino l'attività d'impresa alla dinamica mafiosa.
  • La proporzionalità della misura va valutata caso per caso: il sequestro integrale è giustificato se l'impresa risulta effettivamente strumentale all'associazione mafiosa; altrimenti devono essere valutate misure meno invasive.
  • In sede di riesame e di impugnazione in cassazione il difensore del terzo deve indicare elementi concreti e specifici a sostegno della buona fede e dell'assenza di collegamento funzionale con il reato; argomentazioni generiche sulla 'impresa familiare' risultano insufficienti se contrastate da un grave compendio indiziario.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se coerenti e ritenute credibili dal giudice, possono costituire fondamento sufficiente per il fumus commissi delicti e per la qualificazione dell'impresa come mafiosa.

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