Sentenza n. 11052/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento - della responsabilità delle amministrazioni intimate - per quanto di rispettiva competenza - per il mancato avvio tempestivo delle procedure di concertazione o contrattazione finalizzate all’attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza e difesa ai sensi della legge n. 335/1995; - per l’effetto, dell’obbligo delle amministrazioni intimate - per quanto di rispettiva competenza - di avviare le procedure di contrattazione e/o concertazione per il personale della Polizia di Stato per l’istituzione della c.d. previdenza complementare; - dell’obbligo delle amministrazione intimate - per quanto di rispettiva competenza - di attuare le procedure di negoziazione e di concertazione ai sensi dell’art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedendo così a definire: a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, della legge 8 agosto 1995, n. 335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego; b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni intimate - per quanto di rispettiva competenza - e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare; - dell’obbligo delle amministrazioni intimate - per quanto di rispettiva competenza - di emanare i decreti attuativi per la istituzione della c.d. previdenza complementare; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi cagionato dalle amministrazioni intimate - per quanto di rispettiva competenza - a seguito della mancata istituzione della previdenza complementare e del mancato avvio delle procedure di concertazione e contrattazione ai fini dell’attuazione della stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato avvio e attuazione delle procedure di negoziazione e concertazione per l'istituzione della previdenza complementare del personale della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, nella qualità di appartenenti al personale della Polizia di Stato, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità delle amministrazioni resistenti per il mancato tempestivo avvio delle procedure di concertazione o contrattazione previste dalla normativa sulla previdenza complementare, nonché l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di avviare e concludere tali procedure, istituire uno o più fondi pensione complementare, definire la contribuzione, la retribuzione utile, la trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto e adottare i decreti attuativi. Hanno inoltre domandato il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della mancata istituzione della previdenza complementare. Le amministrazioni si sono costituite con difese meramente formali. Il ricorso prospettava, in sostanza, l'illegittimità omissiva della condotta amministrativa e la conseguente responsabilità risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le domande e prescindendo dall'esame delle questioni pregiudiziali. In applicazione dell'orientamento già affermato dal Consiglio di Stato, ha rilevato che il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione. Le amministrazioni non hanno quindi un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente, non potendo disciplinare da sole la materia; inoltre, non sono previsti termini entro i quali la previdenza complementare debba essere attuata. In assenza della definizione della materia mediante contrattazione collettiva o, per il personale militare, mediante le specifiche procedure di concertazione, non sussiste alcun autonomo obbligo amministrativo azionabile direttamente dai singoli dipendenti. La tutela degli interessati deve passare attraverso eventuali iniziative presso gli organi di rappresentanza sindacale. È stata conseguentemente esclusa anche la responsabilità risarcitoria, poiché manca una condotta antigiuridica dell'amministrazione. Il TAR ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano allegato né provato in modo specifico il danno-conseguenza individualmente subito. Le spese sono state compensate in ragione della difesa soltanto formale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
La disciplina della previdenza complementare non attribuisce alle amministrazioni un autonomo potere-dovere di attuazione unilaterale, essendo necessarie le procedure di negoziazione e concertazione.
art. 26, comma 20, legge n. 448/1998
La definizione degli aspetti della previdenza complementare per il personale interessato deve avvenire attraverso procedure di negoziazione e concertazione.
d.lgs. n. 124/1993
Richiamato quale parte del quadro normativo della previdenza complementare, da attuarsi mediante gli strumenti negoziali previsti.
Richiamata quale fonte del quadro normativo relativo alla previdenza complementare e agli aspetti contributivi e previdenziali.
Per il personale militare, prevede specifiche procedure di concertazione attraverso le quali deve essere definita la materia.
La domanda risarcitoria è stata esclusa perché non è stata ravvisata l'antigiuridicità della condotta amministrativa e, comunque, non è stato allegato né provato il danno-conseguenza individuale.
Massime di principio
- Quando la legge rimette integralmente l'attuazione di un sistema di previdenza complementare alla contrattazione collettiva o alle procedure di concertazione, le amministrazioni non sono titolari di un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente all'istituzione del sistema o alla sua disciplina.
- In assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva o di concertazione, il singolo dipendente non può ottenere giudizialmente l'imposizione alle amministrazioni dell'avvio o della conclusione delle procedure, se l'ordinamento non prevede uno specifico termine di attuazione.
- La tutela individuale dei dipendenti, rispetto a una materia rimessa alla rappresentanza negoziale o concertativa, passa attraverso le iniziative esercitabili nell'ambito degli organi di rappresentanza sindacale.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione presuppone una condotta antigiuridica: se l'amministrazione non è gravata da un autonomo obbligo di provvedere, non è configurabile il danno risarcibile derivante dalla mancata attuazione della misura.
- La domanda risarcitoria richiede comunque l'allegazione e la prova del danno-conseguenza concretamente e individualmente subito dal ricorrente; la mera deduzione della mancata attivazione di un sistema previdenziale non è sufficiente.
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