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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33817/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato era stato condannato per diffamazione aggravata a mezzo stampa, in relazione alla pubblicazione su un quotidiano online da lui diretto di un articolo che contestava la correttezza e la legittimità della cessione gratuita di un terreno consortile e della concessione di sconti sugli oneri di urbanizzazione, attribuendo alla persona offesa, legale rappresentante del consorzio interessato, condotte contrarie all'interesse pubblico e connotate da favoritismi. La Corte d'appello aveva confermato la condanna, il risarcimento del danno di euro 10.000 e la rifusione delle spese della parte civile. Il ricorso articolava quattro motivi. Il primo deduceva la nullità della sentenza di primo grado per il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, impegnato in interrogatori di garanzia dinanzi ad altro tribunale, nonché la lesione del diritto di difesa e l'invalidità dell'attività dibattimentale svolta alla presenza di un sostituto. Il secondo lamentava violazione delle norme sulla diffamazione, sull'esercizio del diritto di critica e dell'art. 21 Cost., sostenendo che l'articolo costituiva giornalismo d'inchiesta fondato su fonti qualificate e su adeguate verifiche, anche con riferimento alla scriminante putativa. Il terzo deduceva l'intervenuta prescrizione o comunque l'erronea applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla riforma Orlando, prospettando una questione di legittimità costituzionale. Il quarto censurava il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena oltre il minimo edittale, per omessa considerazione delle condizioni personali dell'imputato e dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il motivo sul legittimo impedimento: pur essendo stati indicati tempestivamente l'impegno concorrente, la delicatezza del procedimento e l'assenza di codifensori o sostituti, non era stata dimostrata l'effettiva inconciliabilità degli impegni mediante anticipazione o posticipazione dell'orario. Inoltre, la presenza in udienza di un sostituto, al quale il difensore aveva conferito oralmente precise istruzioni, dimostrava in concreto la possibilità di avvalersi della sostituzione ai sensi degli artt. 96 e 102 c.p.p. La censura sulla diffamazione è stata respinta perché l'articolo, secondo la valutazione di merito ritenuta logica e adeguata, presentava come fatti accertati condotte di sostanziale favoritismo e di sacrificio dell'interesse pubblico, nonostante la documentazione conosciuta dall'imputato indicasse una diversa ricostruzione economica dell'operazione. Le espressioni utilizzate, comprese quelle dubitative e allusive, erano idonee a ingenerare nei lettori il convincimento della verità dei fatti offensivi. Non ricorrevano quindi né il diritto di cronaca o critica né la relativa forma putativa, mancando un effettivo approfondimento, una verifica diligente delle fonti e il requisito della continenza. Il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile: per il reato commesso il 29 maggio 2019, la prescrizione risultava sospesa dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d'appello, con termine finale indicato al 27 dicembre 2028; la questione di legittimità costituzionale era inoltre generica e risultava già respinta dalla Corte costituzionale. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica riferita alla gravità del fatto, all'offensività, all'intensità dell'elemento soggettivo e alla capacità a delinquere, mentre la pena base era prossima al minimo edittale e ampiamente inferiore alla media. La Corte non ha riconosciuto spese alla parte civile, sia per la genericità delle conclusioni sia perché la memoria era stata depositata tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 611 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, c.p.

    La disposizione è stata applicata per la diffamazione aggravata commessa mediante pubblicazione su un quotidiano online.

  • art. 51 c.p.

    La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica richiede, nel bilanciamento con la reputazione, verità o verità putativa diligentemente verificata, interesse sociale e continenza espressiva.

  • art. 21 Cost.

    La libertà di manifestazione del pensiero tutela cronaca, critica e giornalismo d'inchiesta entro i limiti derivanti dalla tutela dell'onore e della reputazione.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento solo quando determini un'assoluta impossibilità a comparire, da valutare anche mediante il bilanciamento con l'interesse pubblico alla trattazione del processo.

  • art. 96, comma 2, c.p.p.

    La designazione del sostituto processuale può essere effettuata oralmente, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.

  • art. 102 c.p.p.

    La possibilità concreta di avvalersi di un sostituto esclude il presupposto dell'impossibilità di sostituzione richiesto per il legittimo impedimento.

  • art. 157 c.p.

    La prescrizione è stata calcolata tenendo conto del termine ordinario e delle sospensioni applicabili.

  • art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103

    Per il reato commesso nel 2019, la disposizione comporta la sospensione della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d'appello.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, soggetta a controllo di legittimità solo per manifesta illogicità o arbitrio.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice può motivare sinteticamente la pena, soprattutto quando essa sia prossima al minimo edittale o inferiore alla media, purché consideri globalmente i criteri rilevanti.

  • art. 27 Cost.

    Il trattamento sanzionatorio deve essere individualizzato e proporzionato anche alla funzione rieducativa della pena.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Il termine per il deposito delle memorie nel giudizio camerale di legittimità è previsto a pena di decadenza; la memoria tardiva non può essere presa in considerazione.

Massime di principio

  • L'impegno professionale del difensore in altro procedimento integra legittimo impedimento solo se, oltre a essere prospettato tempestivamente e adeguatamente documentato, il difensore dimostra l'effettiva inconciliabilità degli impegni e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i procedimenti; la mera contemporaneità degli impegni non è sufficiente.
  • La successiva presenza in udienza di un sostituto, munito anche di istruzioni ricevute oralmente dal difensore fiduciario, dimostra in concreto la possibilità di sostituzione e impedisce di configurare l'assenza del difensore come assoluta impossibilità a comparire.
  • Nella diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca e di critica richiede il concorso dell'interesse sociale alla notizia, della verità del fatto narrato o della sua verità putativa diligentemente verificata e della continenza espressiva.
  • Il giornalismo d'inchiesta può formulare valutazioni critiche e prospettare sospetti di interesse pubblico, ma tali sospetti devono fondarsi su elementi obiettivi e rilevanti, mantenere una funzione propulsiva di approfondimento e non tradursi nell'attribuzione insinuante di fatti non veri o non verificati.
  • La scriminante putativa del diritto di cronaca presuppone la prova della cura concretamente impiegata dal giornalista nell'esaminare, controllare e verificare le fonti e i fatti; il mero affidamento su informazioni non adeguatamente riscontrate non è sufficiente.
  • Anche espressioni dubitative, interrogative o allusive possono essere diffamatorie quando, nel contesto complessivo della comunicazione, siano idonee a trasmettere al lettore il convincimento della verità del fatto offensivo adombrato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se sorretti da motivazione arbitraria, contraddittoria o manifestamente illogica; per una pena prossima al minimo può essere sufficiente un richiamo sintetico al criterio di adeguatezza e agli elementi globalmente considerati.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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