Cassazione Penale, Sentenza n. 33555/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata aveva proposto appello, mediante il proprio difensore di fiducia, contro una sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata il 26 aprile 2023. La Corte di appello di Napoli aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile perché l'atto di appello, depositato il 1° maggio 2023, non conteneva una dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata e tale dichiarazione non risultava neppure da altro atto separato dal mandato e successivo alla sentenza impugnata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la nomina del difensore era allegata all'atto di appello e che l'imputata aveva già un domicilio eletto, risultante dall'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e dal decreto di citazione a giudizio. La Corte ha ritenuto applicabile, in forza del principio tempus regit actum, il testo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. vigente al momento della proposizione dell'appello, anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 114 del 2024. Secondo tale disciplina, nei procedimenti celebrati in assenza dell'imputato, il difensore doveva depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. Poiché tale dichiarazione o elezione non era stata depositata contestualmente all'impugnazione, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello, in quanto l'appello era stato presentato il 1° maggio 2023, quando era ancora vigente la versione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che imponeva al difensore dell'imputato assente il deposito di uno specifico mandato a impugnare, successivo alla sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato
Per le impugnazioni proposte anteriormente al 25 agosto 2024 dal difensore dell'imputato assente, la disposizione imponeva, a pena di inammissibilità, il deposito di uno specifico mandato successivo alla sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
La disposizione è stata abrogata dalla legge n. 114 del 2024; la Corte richiama la modifica nel ricostruire la disciplina applicabile nel tempo.
La precedente dichiarazione di domicilio risultante dall'avviso di conclusione delle indagini non è stata ritenuta idonea a sostituire la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta contestualmente all'impugnazione secondo la disciplina allora vigente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha introdotto l'obbligo, nei procedimenti celebrati in assenza dell'imputato, di depositare con l'impugnazione del difensore lo specifico mandato a impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
La legge ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e modificato il comma 1-quater, limitando al difensore d'ufficio l'obbligo dello specifico mandato a impugnare e dispensando da tale onere il difensore di fiducia; in assenza di disciplina transitoria, la modifica non si applica alle impugnazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- In forza del principio tempus regit actum, la forma e le condizioni di ammissibilità di un'impugnazione sono regolate dalla disciplina vigente al momento della sua proposizione, salvo diversa disciplina transitoria.
- Per le impugnazioni proposte anteriormente al 25 agosto 2024 dal difensore dell'imputato assente, l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., nel testo allora vigente, richiedeva a pena di inammissibilità il deposito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato.
- La mera esistenza di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio contenuta in atti del procedimento non sostituisce, per le impugnazioni soggette alla disciplina previgente, la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta nel mandato specifico depositato con l'impugnazione.
- La sopravvenuta modifica dell'art. 581 c.p.p. che ha esonerato il difensore di fiducia dall'obbligo dello specifico mandato a impugnare non incide, in mancanza di disciplina transitoria, sulle impugnazioni già proposte sotto la vigenza della disciplina precedente.
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