Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03049/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il soggetto ricorrente impugnava per revocazione un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso avverso il decreto del Tribunale di Roma sullo stato passivo di una procedura fallimentare. La pretesa riguardava l'insinuazione tardiva di un credito privilegiato, derivante da rapporto di lavoro subordinato cessato per risoluzione immediata disposta dal curatore. Nel giudizio revocatorio si deduceva errore revocatorio per asserita omissione di esame della memoria ex art. 378 c.p.c., che avrebbe precisato i motivi di ricorso e sollevato eccezione di overruling, sostenendosi che l'orientamento giurisprudenziale sulla soggezione a decadenza dei crediti sorti in pendenza di fallimento sarebbe mutato solo successivamente al deposito del ricorso originario. Il ricorrente inoltre allegava la sopravvenuta pronuncia n. 34435/2021 per provare il dedotto mutamento interpretativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la decisione impugnata si fondasse su più rationes decidendi autonome e che il ricorso avesse censurato solo quella relativa alla decadenza, senza incidere sulle altre, con conseguente difetto di decisività dell'errore dedotto. Ha inoltre escluso che sia esperibile revocazione per asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. quando la memoria sia stata utilizzata solo per approfondire questioni già dedotte e non per veicolare mutamenti normativi, sentenze della Corte costituzionale o giudicati esterni. Infine ha osservato che il ricorrente non aveva dimostrato il presupposto dell'overruling, mancando stabili e consolidati approdi interpretativi tali da fondare un affidamento qualificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché il fallimento era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata ai sensi di tale norma è strumento di approfondimento delle questioni già poste e non può introdurre nuove allegazioni; il suo omesso esame non integra, di regola, errore revocatorio, salvo casi eccezionali legati a mutamenti normativi, decisioni della Corte costituzionale o giudicati esterni.

  • art. 101 legge fallimentare

    È richiamato dal ricorrente come norma priva di specifica previsione di decadenza per i crediti sorti in pendenza di fallimento; la Corte non accoglie tale censura nel giudizio revocatorio.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro di coerenza del sistema delle insinuazioni al passivo e della disciplina decadenziale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a fondamento del termine decadenziale individuato dalla giurisprudenza per l'insinuazione al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione di un provvedimento della Corte di cassazione è inammissibile se l'errore dedotto non investe tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna di esse resta comunque idonea a sorreggere la decisione impugnata.
  • L'errore revocatorio deve avere carattere decisivo: se la censura colpisce solo una delle basi autonome della pronuncia, la revocazione non può essere accolta.
  • L'omesso esame di una memoria ex art. 378 c.p.c. non integra di per sé errore revocatorio, poiché la memoria serve normalmente solo ad approfondire questioni già dedotte nel ricorso e nel controricorso.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. può assumere rilievo decisivo solo se veicola elementi che il giudice di legittimità deve necessariamente considerare, come mutamenti normativi, decisioni della Corte costituzionale o giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo.
  • Il prospective overruling è configurabile solo in presenza di un affidamento qualificato fondato su un orientamento interpretativo consolidato, stabile e ripetuto, tale da costituire communis opinio tra gli operatori del diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.