Cassazione Civile, Ordinanza n. 24899/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia di un anticipo erogato da AGEA a un beneficiario di aiuti pubblici. La compagnia assicuratrice aveva pagato la somma richiesta, ma con espressa riserva di ripetizione, dopo la scadenza della polizza e in un contesto di pressione creditoria da parte di AGEA. Il Tribunale di Roma aveva condannato AGEA a restituire alla compagnia la somma incassata. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che il pagamento non fosse spontaneo e che, essendo avvenuto con riserva di ripetizione e dopo la scadenza della garanzia, fosse ripetibile; aveva inoltre ritenuto irrilevante che il procedimento amministrativo di revoca nei confronti del beneficiario si fosse concluso solo dopo la scadenza della polizza, osservando che AGEA avrebbe potuto attivarsi nei termini contrattuali. AGEA ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse realmente esaminato le censure sulla spontaneità del pagamento; 2) violazione degli artt. 1191 e 1438 c.c., deducendo che il pagamento dell’assicuratore fosse atto dovuto e che la minaccia di esclusione dalle future garanzie non integrasse violenza morale rilevante; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., contestando l’interpretazione della polizza e sostenendo che la richiesta di escussione fosse tempestiva perché collegata alla conclusione del procedimento di revoca; 4) violazione dell’art. 2033 c.c., contestando i presupposti della ripetizione dell’indebito e la decorrenza degli interessi, che secondo AGEA avrebbero dovuto decorrere dalla domanda e non dal pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, spiegando che la motivazione della Corte d’appello era percepibile e che, in ogni caso, il pagamento effettuato dall’assicuratrice con espressa riserva di ripetizione non poteva considerarsi spontaneo e restava quindi ripetibile; ha inoltre escluso la pertinenza degli artt. 1191 e 1438 c.c. al caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non indicava specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e si risolveva in una diversa lettura della polizza, peraltro incompatibile con la clausola che prevedeva il pagamento "a prima e semplice richiesta" senza eccezioni. Ha respinto il quarto motivo, confermando che la non spontaneità del pagamento giustificava anche la decorrenza degli interessi dalla data del pagamento e non dalla domanda, in ragione della mala fede dell’accipiens. Le spese sono state poste a carico di AGEA in favore della resistente.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando il vizio emerga dalla sola lettura della sentenza, perché la motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio senza necessità di integrazioni esterne.
Il motivo, se letto come denuncia di omesso esame di un motivo di appello, era comunque infondato perché la sentenza d’appello aveva affrontato la questione valorizzando la riserva di ripetizione.
Ogni nullità processuale richiede un interesse concreto alla sua deduzione; la censura sulla motivazione apparente non può essere accolta se la questione giuridica sostanziale resta comunque infondata.
L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo è proponibile anche quando il pagamento sia stato effettuato senza animus solvendi e con espressa riserva di ripetizione; la riserva può fondare la ripetizione.
Richiamato insieme all’art. 2033 c.c. come base normativa generale della ripetizione di indebito.
Non pertinente al caso concreto, perché riguarda il pagamento eseguito dall’incapace e non la ripetizione di un pagamento eseguito da un fideiussore con riserva.
Non pertinente al caso concreto, poiché la minaccia di far valere un diritto è stata considerata solo come dato fattuale che ha inciso sulla non spontaneità del pagamento, non come vizio del consenso ai fini dell’annullamento.
La censura di violazione dell’interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati.
L’interpretazione del contratto deve essere condotta considerando le clausole nel loro complesso; nel caso di specie la lettura della polizza data dalla Corte d’appello è stata ritenuta coerente con il testo contrattuale.
La lettura della polizza deve essere conforme a buona fede; la Corte ha ritenuto che la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni escludesse la tesi proposta dalla ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. va valutata sulla sola sentenza impugnata: non è sufficiente dimostrare l’insufficienza della motivazione solo mediante il confronto con atti di parte o con elementi esterni al provvedimento.
- La ripetizione dell’indebito può essere esperita anche quando il pagamento sia stato eseguito non per riconoscimento del debito, ma con l’intento di evitare conseguenze pregiudizievoli e con espressa riserva di ripetizione; in tale ipotesi la riserva è idonea a preservare l’azione restitutoria.
- In presenza di una garanzia fideiussoria a prima richiesta, la clausola che esclude eccezioni del fideiussore e il pagamento effettuato dopo la scadenza della garanzia possono rendere non dovuta l’ulteriore pretesa del creditore, con conseguente ripetibilità di quanto versato.
- La censura di violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a prospettare una diversa lettura della polizza senza indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati disattesi.
- La decorrenza degli interessi sulla somma da restituire può essere ancorata al pagamento quando il solvens abbia versato una somma non dovuta in un contesto non spontaneo, con conseguente mala fede dell’accipiens.
- Le norme richiamate in astratto ma non pertinenti alla fattispecie non possono fondare il ricorso se non si correlano alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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