Cassazione Penale, Ordinanza n. 35547/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per una falsa dichiarazione resa ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 441 c.p.p., sostenendo che il capo d'imputazione originario indicava l'anno d'imposta 2019, mentre il pubblico ministero, dopo l'ammissione al rito abbreviato e prima della discussione, aveva corretto l'indicazione in 2017. Secondo il ricorrente, non si trattava di un mero errore materiale ma di una modifica sostanziale dell'imputazione, lesiva del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la rettifica dell'annualità da 2019 a 2017 non integrava una modifica del fatto contestato, ma una mera correzione di errore materiale, immediatamente desumibile dagli atti. La contestazione era infatti chiaramente riferita alla dichiarazione resa nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel 2019, nella quale il riferimento al reddito riguardava l'anno 2017; pertanto non vi era stata alcuna violazione del divieto di modifica dell'imputazione nel rito abbreviato né alcuna lesione del diritto di difesa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma sostanziale posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa alla falsità nelle dichiarazioni per ottenere il patrocinio a spese dello Stato
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge processuale
nel giudizio abbreviato, la modifica dell'imputazione è vietata; tuttavia la mera correzione di un errore materiale chiaramente evincibile dagli atti non integra una modifica del fatto contestato
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato, il divieto di modifica dell'imputazione non è violato quando il pubblico ministero si limiti a correggere un errore materiale manifesto, purché la rettifica non incida sugli elementi essenziali del fatto contestato né sulle scelte difensive dell'imputato.
- Per stabilire se una rettifica del capo d'imputazione sia legittima, occorre verificare se l'errore sia immediatamente riconoscibile dagli atti e se la contestazione, letta nel suo complesso, consenta di individuare senza equivoci il fatto storico addebitato.
- Non sussiste nullità quando la correzione riguarda un dato accessorio o incongruo rispetto al complessivo tenore dell'imputazione e non determina alcuna sorpresa difensiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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