Cassazione Penale, Ordinanza n. 15373/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in lieve entità, con applicazione della recidiva e della riduzione per rito abbreviato. Con l'unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'unicità della condotta criminosa e per il mancato assorbimento della detenzione nella cessione, sostenendo che le due condotte dovessero essere trattate come un solo fatto punibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e aspecifica, priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato il principio per cui l'assorbimento della detenzione nella cessione è configurabile solo quando si tratti della medesima sostanza e di condotte contestuali. Nel caso concreto, invece, le condotte risultavano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, con un nesso soltanto territoriale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto contestato, riferita alla detenzione e cessione di stupefacenti in lieve entità, per la quale è stata confermata la condanna.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stata invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
È stata applicata per la condanna del ricorrente, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in censure generiche e aspecifiche, non idonee a confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'assorbimento della condotta di detenzione di stupefacente in quella di cessione è configurabile solo se le condotte riguardano la medesima sostanza e sono poste in essere contestualmente.
- Quando detenzione e cessione di stupefacenti risultano distinte sotto il profilo ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, non è configurabile un'unica condotta assorbente, ma più violazioni della stessa disposizione.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la conseguenza legale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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