Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello per omessa e insufficiente motivazione ai sensi degli artt. 125 e 546 c.p.p., sostenendo che la Corte non avesse dato risposta ai motivi di appello (questioni processuali di incompetenza territoriale e questioni di merito relative alla responsabilità penale e alla misura della pena). Denunciava in particolare la carenza motivazionale sulla dosimetria della pena e sulla valutazione delle attenuanti richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha osservato che la Corte di appello aveva affrontato congiuntamente molte delle questioni sollevate (competenza, qualificazione del fatto, attribuzione soggettiva) e che su quei punti la censura era infondata, anche perché il ricorrente non aveva contraddetto la motivazione resa. Tuttavia la Corte di appello non ha motivato, nemmeno implicitamente, la dosimetria della pena per la posizione di Marti. Alla luce di tale vizio e del calcolo dei termini di prescrizione (reato commesso al più tardi il 7 gennaio 2009), la Cassazione ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata negli effetti penali. Ha confermato invece le statuizioni civili; i motivi relativi agli interessi civili sono stati ritenuti inammissibili in sede di legittimità e il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per il grado di giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Riguarda il concorso di persone nel reato; nella fattispecie è stato utilizzato per qualificare la responsabilità congiunta degli amministratori della società concessionaria
Definisce il reato di peculato; la condotta contestata consisteva nell'appropriazione di somme riscosse per conto del Comune
Attiene ai doveri di motivazione della sentenza e alla necessità che le decisioni giudiziali rispondano alle questioni sollevate; la Corte ha ritenuto che una motivazione implicita sia talora sufficiente se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva
Norma sui motivi di cassazione; richiamata nella censura sulla presunta mancanza di risposta alle doglianze di appello
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Fissa i limiti dell'impugnazione per cassazione; qui il ricorso è stato formulato nei limiti previsti dalla norma
Regola il rito speciale della applicazione della pena concordata in appello; la Corte di appello ha esaminato il concordato per il coimputato Froio
Prevede attenuanti generiche e specifiche; gli imputati avevano chiesto l'applicazione di talune attenuanti, che la Corte di appello ha ritenuto assorbite dalla ricostruzione della responsabilità
Riguarda la determinazione della pena; richiamato nell'ambito delle richieste difensive sulla riduzione della pena
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previene taluni meccanismi di conformazione della pena; la Corte di cassazione ha rilevato che, alla luce delle sentenze di merito, non sussistono i presupposti per applicare la disciplina di tale norma secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità in Cassazione dei motivi che concernono esclusivamente interessi civili; perciò i motivi relativi agli oneri civili sono stati dichiarati inammissibili
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per i criteri di applicazione dell'art. 129 c.p.p.; usata come parametro per escludere la possibilità, nel caso concreto, di applicare la norma
Massime di principio
- La Corte d'appello può legittimamente fornire una motivazione implicita su alcuni profili quando il rigetto delle doglianze risulti dalla struttura argomentativa complessiva; tuttavia l'assenza di una motivazione (anche implicita) circa la dosimetria della pena può determinare l'intervento della Cassazione
- La riunione dell'impugnazione con quella di un coimputato limita la possibilità di poi contestare la mancanza di risposta se il ricorrente non ha specificato o distinto le proprie censure rispetto a quelle comuni
- Il vizio relativo alla determinazione della pena può avere effetti sostanziali: se dalla motivazione di merito non emerge una corretta valutazione della pena, la Cassazione può esaminare il decorso della prescrizione e, se il termine è maturato, annullare la condanna per estinzione del reato
- L'estinzione del reato per prescrizione estingue gli effetti penali della sentenza ma non automaticamente le statuizioni civili: le posizioni civili possono essere confermate e restano esigibili
- I motivi attinenti esclusivamente agli interessi civili sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; chi impugna solo profili civili deve curare la rimessione della questione nei gradi di merito
- Quando si contesta la motivazione di merito è efficace, ai fini della censura, indicare specificamente i profili non considerati dalla Corte d'appello e spiegare in che modo la motivazione fornita non risolve quelle obiezioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19420/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19422/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19423/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19426/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →