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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34692/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società fornitrice aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. chiedendo l’ammissione di un credito derivante da forniture pregresse e successive rese alla farmacia poi fallita. Il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione: aveva ritenuto inopponibile alla massa la ricognizione di debito contenuta in un accordo quadro transattivo relativo alle forniture pregresse, valorizzando la terzietà del curatore; aveva invece ammesso il credito per le forniture successive, ritenendo applicabile il contratto di fornitura con data certa e la consegna al vettore, ma aveva poi limitato la quantificazione del credito ammesso a un importo inferiore a quello insinuato. La società fornitrice ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1988 c.c., dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito contenuta in atto avente data certa anteriore al fallimento dovesse fare prova del credito, con conseguente onere per il fallimento di dimostrare l’inesistenza o invalidità del rapporto sottostante; 2) vizio di motivazione, subordinato al rigetto del primo motivo; 3) vizio di motivazione per contrasto irriducibile nella parte in cui il tribunale aveva ammesso il credito per le forniture successive ma lo aveva poi ridotto nel dispositivo senza una giustificazione coerente. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Ha cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la ricognizione di debito contenuta in un atto con data certa anteriore al fallimento sia opponibile alla massa, con conseguente presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale e onere del curatore di provare l’inesistenza o invalidità del rapporto; ha inoltre rilevato l’insanabile incoerenza motivazionale nella quantificazione del credito ammesso per le forniture successive.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e produce una presunzione relativa dell’esistenza del rapporto, con relevatio ab onere probandi per il creditore; non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma è opponibile anche alla massa fallimentare se munita di data certa anteriore al fallimento.

  • art. 93 l.fall.

    È la norma richiamata nel contesto dell’insinuazione del credito al passivo fallimentare; il credito riconosciuto con atto di data certa può essere fatto valere in sede concorsuale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dell’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale, in presenza di ricognizione di debito opponibile, grava sul curatore fallimentare.

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo, azionata dal creditore per ottenere l’ammissione del credito non integralmente riconosciuto.

  • art. 1510 c.c.

    Richiamato dal tribunale con riferimento alla consegna al vettore quale modalità di esecuzione della prestazione nelle forniture successive.

  • art. 2709 c.c.

    Il tribunale aveva escluso la sua applicabilità richiamando la terzietà del curatore; la Corte non aderisce a tale impostazione con riguardo alla ricognizione di debito.

  • art. 2710 c.c.

    Come per l’art. 2709 c.c., il tribunale ne aveva escluso l’applicazione per la terzietà del curatore; la Corte ribadisce invece l’opponibilità della ricognizione di debito nei confronti della massa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di principio di non contestazione, che la giurisprudenza di legittimità applica anche al curatore fallimentare costituito quale tecnica di semplificazione probatoria.

  • art. 2735 c.c.

    Serve a distinguere la confessione stragiudiziale dalla ricognizione di debito: la prima è dichiarazione di scienza, la seconda dichiarazione di volontà con effetti presuntivi sul rapporto fondamentale.

  • art. 2731 c.c.

    Richiamato per delimitare la capacità di confessare, nell’ambito della distinzione tra confessione e ricognizione di debito.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato per evidenziare che la confessione ha efficacia di piena prova solo su fatti relativi a diritti disponibili.

  • art. 2732 c.c.

    Richiamato per la revoca della confessione per errore di fatto o violenza.

  • art. 2698 c.c.

    La Corte esclude che la presunzione derivante dalla ricognizione di debito integri una convenzione sull’onere della prova soggetta ai limiti di questa norma, poiché l’inversione ha fonte legale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la compensazione delle spese in assenza di motivazione.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa dei creditori e comporta la presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale, con conseguente onere del curatore di provare l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto.
  • La terzietà del curatore fallimentare non impedisce, di per sé, l’operatività di istituti processuali che producono una mera relevatio ab onere probandi, come la ricognizione di debito o, in altro ambito, il principio di non contestazione.
  • La ricognizione di debito non va confusa con la confessione stragiudiziale: la prima è dichiarazione di volontà e non prova legale piena, ma genera una presunzione relativa; la seconda è dichiarazione di scienza e fa piena prova nei limiti di legge.
  • In sede di legittimità, la motivazione è viziata quando il dispositivo quantifica il credito in modo incoerente rispetto a una motivazione che ne afferma la fondatezza in misura diversa, senza un passaggio logico comprensibile.
  • In presenza di atto di riconoscimento del debito con data certa, il creditore non deve provare il rapporto fondamentale, salvo che il curatore fornisca prova contraria specifica e idonea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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