Cassazione Civile, Ordinanza n. 16049/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associata)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 19 ottobre 2010 tra due società. La società associata sosteneva di avere versato un apporto di euro 120.000 e chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'associante, assumendo che quest'ultima non avesse mai svolto l'attività oggetto dell'accordo e non avesse restituito la somma versata. Nel merito, la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo, tra l'altro, che il contratto non fosse efficace verso la società associante perché sottoscritto da un soggetto privo di poteri rappresentativi, senza prova di ratifica, e aveva ritenuto tardive o inammissibili varie istanze istruttorie. Con il ricorso per cassazione la società associata deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa considerazione della non contestazione, da parte della controparte, dei pagamenti effettuati; 2) nullità per avere ritenuto inefficace la richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. perché formulata nell'atto introduttivo e non in udienza; 3) erronea valutazione della prova ai fini del giuramento suppletorio, con riferimento a una scheda contabile e a una scrittura privata; 4) nullità per aver dichiarato inammissibili in appello le istanze istruttorie per mancata reiterazione in primo grado; 5) erronea declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio; 6) vizio motivazionale per omesso accertamento dei pagamenti, delle prove testimoniali e della ratifica tacita del falsus procurator.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello sulle istanze istruttorie. Ha invece rigettato il secondo motivo, dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il sesto, e ha dichiarato assorbito il quinto. In particolare, ha chiarito che la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. deve essere formulata nell'udienza di trattazione, ma ha anche precisato che la riserva inserita nell'atto di citazione non è di per sé inammissibile; tuttavia non basta a sostituire la successiva e necessaria istanza in udienza. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la parte, in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni si era riportata alle conclusioni dell'atto introduttivo, nelle quali erano comprese le istanze istruttorie, sicché non poteva ritenersi rinunciata la prova e la Corte territoriale aveva errato a dichiarare inammissibile il motivo di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la fase istruttoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di non contestazione viene ricondotto, se denunciabile, al vizio motivazionale e non a un error in procedendo; il controllo in cassazione sui fatti processuali e sulle prove è limitato ai casi consentiti dalla norma.
La valutazione della sussistenza o meno della contestazione della parte avversaria è rimessa al giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la nullità della sentenza, ma non ritenuto decisivo.
Invocato nel secondo motivo, ma la Corte chiarisce che l'istanza ex art. 183 c.p.c. va formulata nella sede processuale propria.
commi quinto, sesto e settimo
L'istanza di concessione dei termini deve essere proposta nell'udienza di trattazione; la mera anticipazione nell'atto introduttivo non esonera la parte dalla successiva richiesta formale. La mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni può far presumere rinuncia, ma solo se dal verbale non risulti il contrario.
Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisività nella soluzione.
Richiamato nel secondo motivo.
Richiamato nel secondo motivo.
Richiamato nel secondo motivo.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro di giusto processo, senza che ne derivi una diversa regola decisoria.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 12 Preleggi
Richiamato nel secondo motivo, senza incidere sulla decisione.
Solo i libri bollati, vidimati e regolarmente tenuti fanno prova a favore dell'imprenditore nei rapporti con altri imprenditori; una generica scheda contabile non basta se non ne è allegata la riconducibilità alla norma.
Richiamato in tema di giuramento decisorio e suppletorio.
Richiamato in tema di giuramento decisorio e suppletorio.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla fase istruttoria.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla precisazione delle conclusioni.
Massime di principio
- La valutazione della presenza o assenza di contestazione su un fatto allegato dalle parti attiene all'apprezzamento del contenuto degli atti difensivi ed è rimessa al giudice di merito; in cassazione non può essere denunciata come error in procedendo, ma solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- L'istanza di assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. deve essere formulata nell'udienza di trattazione; una riserva inserita nell'atto introduttivo non sostituisce la richiesta espressa da rendere nella sede processuale prevista dalla legge.
- La mancata riproposizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie non ammesse può integrare una presunzione di rinuncia, ma tale effetto non opera quando dal verbale risulti che la parte si è riportata alle conclusioni originarie, comprensive delle richieste istruttorie.
- Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, il materiale prodotto deve integrare una vera e propria semiplena probatio; documenti privi di adeguata qualificazione probatoria o non riconducibili ai requisiti legali non sono sufficienti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti dell'error in procedendo o dei rigorosi confini del vizio di motivazione.
- In tema di prova documentale tra imprenditori, la forza probatoria a favore dell'imprenditore è riconosciuta solo ai libri bollati, vidimati e regolarmente tenuti; una semplice scheda contabile non è di per sé equiparabile a tale documentazione.
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