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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06208/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni nei confronti di una società a responsabilità limitata estinta e di una socia, ritenuta coobbligata in solido quale successore della società cancellata. La contribuente aveva contestato l'atto deducendo, tra l'altro, il difetto di sottoscrizione, la propria responsabilità limitata quale socia di S.r.l. e la violazione dell'art. 2495 c.c. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva e interesse; in appello la C.t.r. aveva invece accolto il gravame della contribuente, ritenendo che spettasse al creditore la prova della distribuzione dell'attivo sociale ai soci e della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della legittimità dell'accertamento verso il socio, la prova della percezione di somme da liquidazione, mentre tale profilo riguarda la fase della riscossione e non quella dell'accertamento; inoltre, in una società a ristretta base partecipativa, l'Ufficio poteva assolvere l'onere probatorio mediante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nelle società di capitali estinte e a ristretta base sociale, la prova della percezione di utili extracontabili da parte del socio può essere fornita dall'Amministrazione anche in via presuntiva; in tal caso, il socio deve offrire prova contraria dimostrando che gli utili non furono distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    disciplina la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; la Corte distingue però la legittimazione passiva del socio dalla prova della responsabilità sostanziale.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    prevede una responsabilità propria e autonoma dei soci per debiti tributari della società estinta nei limiti del valore dei beni ricevuti; la Corte la distingue dalla responsabilità successoria ex art. 2495 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti costitutivi della pretesa devono essere provati dal creditore; tuttavia, l'adempimento dell'onere probatorio può avvenire anche mediante presunzioni semplici quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non estingue i debiti sociali: si produce invece un fenomeno successorio che trasferisce le obbligazioni ai soci, i quali rispondono secondo il regime proprio della loro partecipazione.
  • Va distinta la legittimazione passiva del socio, che sorge quale successore della società estinta e consente di rivolgersi nei suoi confronti per il debito sociale, dalla sua responsabilità sostanziale, che dipende dai limiti e dai presupposti di legge.
  • Nelle controversie sui debiti tributari della società estinta, l'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compreso il presupposto della responsabilità del socio; tale prova può essere fornita anche per presunzioni ove sia dimostrata l'esistenza di utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa.
  • In una società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili non contabilizzati consente di presumere la loro distribuzione ai soci nello stesso periodo d'imposta; spetta al socio superare tale presunzione dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.
  • Il giudice di merito commette errore di diritto se esclude la responsabilità del socio per mancata prova della materiale riscossione di somme da bilancio finale di liquidazione senza considerare la possibilità di accertamento presuntivo degli utili extracontabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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