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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25774/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato assolto in primo grado dal reato di usura, ma condannato per il reato di tentata estorsione, riqualificato in primo grado come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e per concorso in lesioni. In appello, su impugnazione della Procura generale e della parte civile, la Corte territoriale ha riqualificato nuovamente il fatto come tentata estorsione, escluso l'aggravante del nesso teleologico, aumentato la pena e riconosciuto una provvisionale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, vizi di motivazione e travisamento della prova, contestando la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, l'attendibilità dei testimoni della difesa, la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, l'erronea qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il travisamento di specifiche captazioni e dichiarazioni testimoniali, nonché i profili relativi alle lesioni e al trattamento sanzionatorio. La parte civile ha a sua volta impugnato la sentenza d'appello lamentando che la Corte avesse svalutato in modo illogico la credibilità della persona offesa e non avesse correttamente apprezzato i riscontri al suo narrato, in particolare captazioni, testimonianze e ulteriori elementi indiziari che, secondo la parte civile, avrebbero confermato sia l'usura sia l'estorsione consumata. La Cassazione ha ritenuto fondato solo il ricorso dell'imputato limitatamente al capo di tentata estorsione, ravvisando una frizione logica nella motivazione tra l'esclusione dell'usura e l'affermazione del dolo estorsivo, nonché un deficit di motivazione rafforzata e di valutazione complessiva delle prove, specie con riguardo alle dichiarazioni dei testimoni della difesa e a un episodio specifico del 14 giugno 2018. Il ricorso dell'imputato è stato invece dichiarato inammissibile nel resto quanto al motivo sulle lesioni, perché aspecifico o infondato. Il ricorso della parte civile è stato ritenuto nel complesso infondato, con alcuni motivi dichiarati inammissibili per genericità e altri respinti perché la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione sufficiente sull'assenza di riscontri decisivi alle dichiarazioni della persona offesa e sull'irrilevanza di alcuni elementi invocati a supporto della tesi accusatoria.

La decisione

La sentenza impugnata è stata annullata nei confronti dell'imputato limitatamente al reato di tentata estorsione di cui al capo 2, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Nel resto, il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso della parte civile è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello sul reato di tentata estorsione non fosse logicamente e adeguatamente sviluppata, perché, una volta esclusa l'usura e riconosciuta l'esistenza di un rapporto debito-credito, occorreva spiegare con maggiore rigore perché la condotta non fosse invece riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In particolare, non era sufficiente valorizzare la sola veemenza della richiesta, l'aggressione e i toni minacciosi senza una compiuta rivalutazione dell'intero compendio probatorio e delle testimonianze della difesa. Quanto al resto, la Corte ha confermato l'inammissibilità o l'infondatezza delle doglianze sull'episodio delle lesioni e sulle censure sollevate dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La prova dichiarativa della persona offesa, specie se costituita parte civile, può e deve essere riscontrata con altri elementi; tuttavia il giudice deve valutare i riscontri in modo complessivo e non può limitarsi a una lettura frammentaria o a una svalutazione apodittica dei testi di difesa.

  • art. 603 c.p.p.

    In presenza di riforma della decisione assolutoria e di questioni probatorie controverse, è richiesto un adeguato vaglio e, se del caso, la rinnovazione dell'istruttoria o comunque una motivazione rafforzata realmente confrontata con il materiale probatorio.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale base normativa della tentata estorsione originariamente contestata e poi oggetto di riqualificazione/contestazione nel giudizio di merito.

  • art. 393 c.p.

    Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è il termine di raffronto rispetto all'estorsione; il discrimine principale è l'elemento psicologico.

  • art. 629 c.p.

    Per distinguere l'estorsione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre accertare l'elemento psicologico e verificare se la condotta sia finalizzata all'ingiusta profitto o alla tutela, sia pur illecita nei modi, di un preteso diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali per la parte di ricorso respinta/inammissibile.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, senza che ciò abbia condotto a un diverso esito sul punto delle lesioni.

  • art. 133 c.p.

    Norma evocata dalla difesa con riferimento al trattamento sanzionatorio, ma le relative censure non hanno inciso sull'esito finale.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma evocata dalla difesa in tema di attenuanti generiche, senza accoglimento della censura.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati dalla difesa con riferimento alla dosimetria della pena; la Corte non ha accolto le censure sul punto.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale alla disciplina sulla diffusione del provvedimento con anonimizzazione dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice esclude la natura usuraria di un prestito e accerta comunque l'esistenza di un rapporto debito-credito, la successiva qualificazione della condotta come estorsiva richiede un accertamento particolarmente rigoroso dell'elemento psicologico, non potendosi fondare solo su toni minacciosi, aggressività o veemenza della pretesa.
  • Il discrimine tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione va individuato soprattutto nella finalità soggettiva dell'agente: occorre verificare se egli persegua la tutela, sia pure illecita nei modi, di un preteso diritto, oppure un profitto ingiusto con costrizione della vittima.
  • In tema di dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, la valutazione frazionata è ammissibile solo se le parti ritenute inattendibili non compromettano la complessiva credibilità del narrato e se il giudice dia conto in modo non apodittico degli elementi di riscontro e di quelli contrari.
  • Quando una sentenza assolutoria di primo grado viene riformata in senso peggiorativo, la motivazione del giudice d'appello deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni dell'assoluzione e con tutte le prove decisive; non basta una mera adesione formale a singoli segmenti del materiale probatorio.
  • La rinnovazione dell'istruttoria e, comunque, la motivazione rafforzata sono particolarmente rilevanti se la riforma della decisione assolutoria dipende da una diversa lettura di prove dichiarative controverse o di testimonianze già valutate in modo opposto in primo grado.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera lettura alternativa del compendio probatorio: il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia omesso o falsato un dato decisivo, non quando la censura si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto.
  • La prova del reato di lesioni può essere desunta in modo congruo dal referto medico di pronto soccorso, specie se frutto di accertamento diretto, unitamente alle dichiarazioni testimoniali, senza necessità di ulteriori riscontri ove il quadro motivazionale sia coerente.
  • Le dichiarazioni de relato hanno un valore probatorio ridotto e non possono essere elevate, da sole, a riscontro decisivo di un narrato accusatorio quando manchi un adeguato apprezzamento della loro natura indiretta.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaElemento soggettivoProveImpugnazioniLesioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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