Cassazione Penale, Sentenza n. 1870/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato l'inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca disposta nel 1997. Ha dedotto violazione di legge (art. 7 L. 1423/1956, art. 7 CEDU, art. 4 Prot. 7 CEDU) sostenendo che, alla luce della sentenza n.24/2019 della Corte Costituzionale e della giurisprudenza CEDU, sarebbe venuta meno la base legale della misura applicata nel 1997. Ha inoltre fatto valere la sopravvenuta assoluzione nel procedimento penale (sentenza del 21/05/1997) e la natura indiziaria della prova (intercettazioni) come elementi che avrebbero dovuto costituire "fatto nuovo" o comunque motivare la revoca, insistendo anche sul requisito dell'attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione generale rimessa alle Sezioni Unite (modalità di impugnazione dell'effetto sulla confisca della sentenza costituzionale n.24/2019) riguarda la "pericolosità generica", mentre il caso in esame attiene alla "pericolosità qualificata", non incisa dalla predetta sentenza costituzionale né dalla giurisprudenza europea citata. La Corte ha confermato il principio secondo cui il cambiamento di indirizzo giurisprudenziale non costituisce "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956 idoneo a determinare la revoca ex tunc della confisca, e ha ritenuto che l'assoluzione penale non abbia automaticamente cancellato gli elementi concreti che avevano fondato il giudizio di pericolosità qualificata (coinvolgimento nel contesto mafioso, contributo all'attività d'impresa, disponibilità finanziarie). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
L'intervento giurisprudenziale successivo (anche se di segno diverso e consolidato) non costituisce di per sé "fatto nuovo" ai fini della revoca ex tunc della confisca; la revoca richiede fatti nuovi o una modifica normativa, non un semplice mutamento della giurisprudenza.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La censura circa presunte violazioni della CEDU sollevata dal ricorrente è stata valutata ma la Corte ha osservato che la giurisprudenza europea citata (es. De Tommaso) riguarda la pericolosità generica e non incide sulla pericolosità qualificata oggetto del caso.
Protocollo n.7 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione a principi di legalità e certezza del diritto; la Corte non ha ritenuto che il protocollo cambi la valutazione sostanziale nel caso concreto, essendo la fattispecie qualificata al di fuori delle pronunce invocate.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
art. 1, comma 1, lett. a) / art. 4, lett. a) / art. 28
La Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) ha dichiarato l'illegittimità di una delle fattispecie di "pericolosità generica" (art.1, lett. a) ma non ha interessato le fattispecie di "pericolosità qualificata" (art.4 lett. a). L'art. 28 (rimedi per chi chiede la revoca) è rilevante sul piano processuale per individuare la strada procedurale, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la decisione costituzionale non incida sulla base legale della misura adottata per pericolosità qualificata.
L'assoluzione dal reato previsto dall'art. 416-bis non determina automaticamente l'inesistenza della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione: la pericolosità qualificata può risultare da elementi di fatto distinti dalla configurabilità penale di una partecipazione punibile ai sensi dell'art. 416-bis.
Possono essere prospettati strumenti alternativi (incidente di esecuzione) per far valere l'effetto di pronunce successive sulla esecuzione di provvedimenti ablatori; le Sezioni Unite sono chiamate a chiarire, per i casi di pericolosità generica, quale sia la via corretta (revocazione ex art. 28 d.lgs. vs incidente esecuzione), ma nel caso specifico ciò non è stato ritenuto necessario.
Corte Costituzionale
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di una fattispecie di pericolosità generica prevista dal d.lgs. 159/2011; la Corte di cassazione ha precisato che tale declaratoria non investe le fattispecie di pericolosità qualificata applicate nel caso in esame.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
sent. De Tommaso c. Italia, 23/02/2017
Pronuncia riferita a misure fondate su pericolosità generica; la Corte di cassazione ha ritenuto che le questioni europee sollevate non abbiano efficacia sovversiva nei confronti di misure adottate per pericolosità qualificata.
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta su base di "pericolosità qualificata", una successiva pronuncia che abbia inciso solo sulle fattispecie di "pericolosità generica" non annulla automaticamente la validità della confisca.
- Il semplice mutamento di orientamento giurisprudenziale non costituisce, di per sé, "fatto nuovo" ai fini della revoca ex tunc della confisca ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956; per ottenere la revoca è necessario dimostrare fatti nuovi concreti o una modifica normativa della base legale.
- L'assoluzione penale non elimina automaticamente gli elementi fattuali che possono giustificare una misura di prevenzione patrimoniale: il giudizio di pericolosità può fondarsi su molteplici elementi di fatto autonomi rispetto alla condanna penale.
- Quando si impugna una confisca alla luce di pronunce costituzionali o sovranazionali, è importante scegliere e motivare correttamente il rimedio processuale (revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 o incidente di esecuzione artt. 666/670 c.p.p.) e dimostrare come la novità incida specificamente sulla fattispecie applicata al caso.
- Le doglianze in sede di cassazione devono svolgere un confronto argomentativo concreto con i fatti e le valutazioni che hanno sorretto il provvedimento impugnato: asserzioni generiche o non supportate da un concreto raffronto probatorio sono destinate a essere respinte.
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