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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5288/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19/10/2021 che, accogliendo l'appello del P.M. contro l'ordinanza del GIP del 26/04/2021, aveva qualificato le condotte dell'indagata come partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e disposto la custodia cautelare in carcere. La ricorrente ha censurato: 1) l'uso in motivazione di atti o decisioni intervenute dopo l'udienza (presunta violazione del diritto al contraddittorio e nullità ex art. 178 c.p.p.); 2) la carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'esistenza di gravi indizi per il reato di 416-bis e il mancato esame adeguato delle argomentazioni difensive e delle fonti dichiarative (collaboratori e teste); 3) l'erronea qualificazione dei fatti come partecipazione associativa anziché concorso esterno; 4) la mancata valutazione della cessazione del vincolo associativo e quindi dell'insussistenza delle esigenze cautelari, nonché l'omessa considerazione di elementi di fatto (residenza stabile in Valle d'Aosta, finanziamento con proventi professionali) a favore della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato correttamente la diversa qualificazione giuridica (partecipazione all'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis) sulla base di dati intercettativi, dichiarazioni di collaboratori e documentazione che indicano reiterazione, stabilità e ruolo organico della ricorrente nella compagine criminale. La Corte ha considerato irrilevante, ai fini decisionali, il richiamo alla pronuncia di questa Corte del 22/10/2021 come mero fatto storico, non lesivo del contraddittorio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di 416-bis, ritenendo assenti elementi che dimostrino un effettivo distacco dall'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la partecipazione all'associazione mafiosa si concretizza quando emergono elementi di organicità e stabilità del rapporto tra il soggetto e la consorteria; comportamenti reiterati e un ruolo dinamico e perdurante sono incompatibili con la figura dell'extraneus e giustificano la qualificazione come partecipazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riconfermata la doppia presunzione: presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della misura carceraria in presenza di gravi indizi per reati di associazione mafiosa; l'onere del giudice è valutare l'eventuale esistenza di segnali di distacco dall'associazione che possano superare la presunzione.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    La ricorrente lamentava nullità per motivazione basata su atti intervenuti dopo l'udienza; la Corte ha ritenuto il riferimento a pronunce successive mero dato storico/non decisivo e ha escluso che ciò abbia invalidato il diritto al contraddittorio.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata come novella normativa che ha inciso sull'impianto cautelare (in particolare in relazione all'art. 275 c.p.p.), confermando il quadro interpretativo vigente circa presunzioni in materia cautelare per reati associativi di stampo mafioso.

Massime di principio

  • La distinzione tra concorso esterno e partecipazione all'associazione mafiosa dipende dall'organicità e stabilità del rapporto: ruoli stabili, decisionale o gestionale e disponibilità continuativa di risorse indicano partecipazione (416-bis); interventi sporadici o prestazioni occasionali si qualificano più correttamente come concorso esterno.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se convergenti e accompagnate da riscontri concreti (intercettazioni, documenti, comportamenti specifici), possono costituire gravi indizi validi per l'applicazione di misure cautelari personali.
  • In caso di gravi indizi di 416-bis opera una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere: spetta alla difesa produrre elementi chiari e univoci che attestino il distacco effettivo e durevole dal contesto associativo per contrastare tale presunzione.
  • Il giudice del merito dispone di ampia discrezionalità nella valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari; la Cassazione non sostituisce tale valutazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e logicamente fondata.
  • Il richiamo a decisioni intervenute successivamente all'udienza può essere considerato mero dato storico nella motivazione del giudice e non comporta automaticamente nullità, purché non abbia influito sull'esercizio del contraddittorio o sulla decisione in modo determinante.
  • La difesa in casi analoghi dovrebbe documentare tempestivamente e con prove oggettive: la mancanza di organicità del rapporto con l'associazione, l'uso esclusivamente professionale delle attività contestate, l'autonoma provenienza dei mezzi finanziari e segni tangibili di cessazione di ogni rapporto con la consorteria.

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