Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato a una procedura concorsuale pubblica in più fasi, bandita da un comune per l’assunzione di personale nell’ambito del piano del fabbisogno 2009/2011. Dopo le prime fasi selettive, erano risultati idonei ma non vincitori; in seguito, l’amministrazione aveva utilizzato la graduatoria per nuove assunzioni, ma aveva inquadrato gli assunti nella categoria D1 anziché nella categoria D3. I ricorrenti sostenevano che la procedura non fosse ancora esaurita alla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni locali 2016-2018, poiché restavano da svolgere le fasi formative e valutative finali previste dal bando; quindi ritenevano applicabile la deroga contrattuale che consente, per procedure concorsuali ancora in corso, il primo inquadramento nei profili di accesso D3. Inoltre contestavano la lettura data dalla Corte d’appello alla disciplina sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 362, l. 145/2018, assumendo che il giudice avesse valorizzato un atto non prodotto in giudizio e che, comunque, la delibera comunale richiamata dimostrasse la persistenza della procedura concorsuale. Chiedevano il riconoscimento del diritto all’inquadramento in D3 e delle differenze retributive, normative e previdenziali conseguenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la procedura concorsuale doveva considerarsi conclusa con la formazione della graduatoria dopo la prova orale e che le successive attività formative e la verifica finale costituivano un segmento estraneo alla fase concorsuale propriamente detta. Ha quindi condiviso la conclusione della Corte d’appello secondo cui, al momento delle assunzioni tramite scorrimento, non era più pendente una procedura concorsuale per profili con accesso D3, con conseguente applicazione del sistema ordinario di inquadramento nella posizione economica iniziale della categoria di assunzione, cioè D1. Ha inoltre osservato che la disciplina dell’art. 1, comma 362, l. 145/2018 confermava la chiusura della fase concorsuale e prevedeva soltanto formazione e colloquio di verifica per l’utilizzo delle graduatorie. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denunciata violazione o falsa applicazione di legge e di contratti collettivi.
art. 12, comma 9, CCNL Funzioni locali 2016-2018
"Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D"
La deroga si applica solo se, alla data di entrata in vigore del CCNL, la procedura concorsuale è ancora in corso; se la procedura è già chiusa con la graduatoria finale, non opera e si applica l’inquadramento nella posizione economica iniziale della categoria.
art. 12 CCNL Funzioni locali 2016-2018
Il personale assunto va inquadrato nel trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria di ascrizione del profilo di assunzione, salvo la deroga per procedure concorsuali ancora in corso.
art. 1, comma 362, L. 145/2018
"la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente" ... "frequenza obbligatoria" di corsi di formazione e aggiornamento e "superamento" di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità
La norma è stata letta come conferma della chiusura della fase concorsuale con l’approvazione della graduatoria e come disciplina dell’ulteriore utilizzazione della graduatoria mediante formazione e verifica dell’idoneità, non come prosecuzione del concorso.
È stato richiamato come fonte del comma 362, disciplinante la proroga delle graduatorie e le condizioni di loro utilizzo.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici la fase concorsuale si esaurisce, di regola, con la formazione e approvazione della graduatoria finale dei vincitori/idonei; eventuali attività formative o verifiche successive previste per l’utilizzo della graduatoria non riaprono la procedura concorsuale.
- La deroga contrattuale che consente il primo inquadramento in un profilo con accesso D3 opera solo per procedure concorsuali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL; se la procedura è già conclusa, l’assunzione avviene secondo il sistema ordinario di classificazione.
- Lo scorrimento di una graduatoria già approvata, effettuato dopo la chiusura del concorso, è un atto di utilizzazione della graduatoria e non una prosecuzione della procedura concorsuale originaria.
- La disciplina legislativa sulle graduatorie e sulle successive attività di formazione/verifica può confermare che il concorso è terminato e che le fasi ulteriori hanno natura integrativa o preassuntiva, ma non concorsuale in senso stretto.
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