Cassazione Penale, Sentenza n. 895/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, confermava la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente limitatamente al capo relativo a una ipotesi di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis c.p. La difesa deduceva tre motivi: 1) insufficienza e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che i fatti riconducibili a un rapporto di credito lecita non configuravano estorsione; 2) carenza di prova circa la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, soprattutto per la distanza temporale dai fatti; 3) illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis perché priva di riscontro indiziario e basata solo sulla precedente condanna del La Ciura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del Tribunale di riesame circa la sussistenza di una piattaforma indiziaria qualificata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, su registrazioni e su accertamenti della polizia giudiziaria. Ha confermato la possibilità di applicare l'aggravante ex art. 416-bis in presenza della precedente condanna e del contesto fattuale. Ha inoltre osservato che, per i reati ricompresi nella presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., la sussistenza delle esigenze cautelari è da ritenersi prevalente salvo prova contraria, e che la mera distanza temporale non è di per sé idonea a superare tale presunzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento formale all'autorità che ha depositato le conclusioni scritte in Cassazione; non utilizzata come norma sostanziale nel merito del provvedimento.
Aggravante per fatti commessi avvalendosi delle modalità o del vincolo di un'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che la precedente condanna del ricorrente e il contesto della richiesta estorsiva giustificassero, in sede cautelare, la configurabilità dell'aggravante.
Richiamato per spiegare il regime probatorio in sede cautelare: il riferimento ai soli commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. implica che i gravi indizi non devono essere valutati con gli stessi parametri richiesti per la decisione di merito definitiva.
La Corte ricorda che il comma 2 dell'art. 192, che richiede precisione e concordanza degli indizi per il giudizio di colpevolezza, non è integralmente richiamabile in sede cautelare; pertanto il livello probatorio richiesto per i gravi indizi è meno stringente.
Norma sulle esigenze cautelari e sulla necessità di motivare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto però che la presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, prevalga sulla valutazione generale richiesta dall'art. 274 quando applicabile.
Prevede una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati. La Corte ha sottolineato che tale presunzione, seppur superabile, non può essere scalfita dalla sola mera distanza temporale dei fatti.
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per una rinnovata valutazione di merito dei fatti; può censurare la decisione solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- In sede cautelare il requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' richiede un livello probatorio inferiore rispetto al giudizio di condanna definitivo: non si applicano integralmente i criteri di precisione e concordanza dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
- La precedente condanna per reati di tipo mafioso e il contesto fattuale possono legittimare l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis anche in sede cautelare, se esiste una piattaforma indiziaria coerente.
- Per reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare che non viene facilmente superata dalla sola distanza temporale dei fatti; la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione.
- Le censure difensive che propongono una mera interpretazione alternativa dei fatti sono in genere insufficienti in Cassazione per ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari quando la motivazione del giudice di merito risulti logica e priva di contraddizioni evidenti.
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