Cassazione Penale, Sentenza n. 20683/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine per reati tra cui truffa aggravata (art. 640 comma 2 n.1), contestando: 1) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n.1 (sostiene che l'attività di apertura conto e richiesta di prestito è privatistica e non dà titolo all'aggravante per danno a ente pubblico); 2) l'erronea determinazione dell'aumento facoltativo ex art. 63 comma 4 cod. pen. in presenza di recidiva qualificata; 3) l'applicazione ex officio dell'aggravante senza formale contestazione; 4) l'insufficienza della prova dell'identificazione dell'imputato come autore della truffa (criticando la valutazione della prova testimonial e la corrispondenza del documento falso). Proceduralmente il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Nel merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n.1 trova applicazione anche quando il soggetto offeso è un ente a struttura formalmente privatistica ma che svolge funzioni pubblicistiche e/o è strettamente dipendente dallo Stato (attraverso la partecipazione pubblica al capitale e la prevalenza di finalità pubbliche), con specifico richiamo alla giurisprudenza (sentenza n. 38614/2014) e al profilo patrimoniale della partecipazione statale in Poste Italiane S.p.A. Quanto agli altri motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili per carenza di interesse, per essere riproduttivi di censure già valutate, o per non essere stati dedotti nell'appello, e ha ritenuto adeguata la valutazione di merito sull'identificazione del ricorrente (presenza della sua effigie sul documento falso e testimonianza del dipendente dell'ufficio postale che lo aveva visto più volte e ne aveva descritto le fattezze). Di conseguenza la condanna di merito resta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
Aggravante per la truffa commessa "in danno" di ente pubblico: la Corte interpreta il concetto di "ente pubblico" secondo criteri non solo formali ma anche strutturali e funzionali; rientrano enti a forma privatistica se svolgono funzioni pubblicistiche e se vi è effettiva dipendenza o partecipazione pubblica (es. partecipazione statale rilevante in Poste Italiane S.p.A.), con enfasi sul danno al patrimonio pubblico come nucleo della tutela.
sentenza n. 38614/2014 (Cassazione, giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per stabilire che Poste Italiane S.p.A. può assumere natura pubblicistica, in ragione della prevalente finalità pubblica e della stretta dipendenza/partecipazione statale; principio utilizzato dalla Corte per giustificare l'applicazione dell'aggravante.
Aumento facoltativo di pena: la Corte ricorda che la deduzione relativa all'aumento deve essere sorretta da interesse e non può riprodurre censure già valutate; inoltre anche escludendo l'aggravante, la situazione sanzionatoria di fatto non sarebbe stata più favorevole al ricorrente per effetto della scelta del reato più grave e della recidiva.
Regola sull'aumento per continuazione: la Corte del merito aveva applicato aumenti per i reati minori rispetto alla pena del reato più grave; la Cassazione osserva che l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole al ricorrente, per effetto della determinazione della pena principale e della recidiva.
artt. 521, comma 1, 522 e 604 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate: la Corte afferma l'inammissibilità delle censure di violazione di legge non dedotte in appello o riproduttive di motivazioni già esaminate; sottolinea inoltre i limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione.
art. 482 in rapporto all'art. 476 e art. 61 n. 2 cod. pen.
Norme relative ai reati contestati in capo N (reati concernenti documenti falsi / reati connessi alla falsità); nel provvedimento sono citate come capi di imputazione confermati.
artt. 56-640 (riqualificato comma 2) cod. pen.
Riferimento al tentativo (art.56) e alla riqualificazione del fatto come truffa aggravata ai sensi del comma 2 dell'art.640; la Corte accetta la riqualificazione e l'applicazione dell'aggravante.
artt. 494 e art. 61 n. 2 cod. pen.
Altre norme penali richiamate come capi imputazione (attinenti a particolari fattispecie di reato e circostanze aggravanti), confermate nel giudizio di merito.
D.L. 137/2020 art. 23, comma 8
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità emergenziale/straordinaria), come precisato nel provvedimento.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n.1 non è decisiva la mera forma giuridica dell'ente (pubblico o privato): rilevano la funzione prevalente svolta, la dipendenza o la partecipazione pubblica e l'impatto patrimoniale sul capitale pubblico. In presenza di partecipazione statale significativa, anche società formalmente privatizzate possono essere considerate "enti pubblici" ai fini dell'aggravante.
- La ratio dell'aggravante è la protezione del patrimonio pubblico: rileva il danno diretto alla sfera patrimoniale dell'ente che è in stretto collegamento con il patrimonio statale, non soltanto la natura privatistica di singole operazioni svolte dall'ente.
- Le censure di diritto in Cassazione devono essere correttamente articolate e non riprodurre pedissequamente argomentazioni già esaminate: motivi ripetitivi o che non evidenziano interesse concreto saranno dichiarati inammissibili per carenza di interesse o per vizio formale.
- Le questioni processuali relative alla mancata formale contestazione di una aggravante devono essere sollevate nel corso del giudizio di merito (appello) per poter essere valutate in Cassazione; se non dedotte tempestivamente risultano inammissibili.
- Sulle questioni di identificazione dell'imputato il giudice valuta l'insieme degli elementi (documentazione falsa con effigie, riscontri descrittivi dei testi, circostanze fattuali come più contatti del testimone con l'individuo): una motivazione che individua indici concreti di riconoscimento difficilmente sarà rimossa in Cassazione salvo specifiche e circostanziate critiche probatorie.
- L'eventuale esclusione di un'aggravante non sempre comporta un vantaggio sanzionatorio per l'imputato quando, nel calcolo delle pene e degli aumenti, la continuazione, la recidiva e la scelta del reato più grave determinano comunque un trattamento punitivo equivalente o meno favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20654/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20657/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20658/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20661/2022 del 27/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →