Cassazione Penale, Sentenza n. 8414/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il trattenimento di una missiva inviata dal detenuto sottoposto al regime 41-bis e diretta a Roberta Multari. Il trattenimento era motivato dal sospetto che il contenuto (un "cuoricino" con lettere/iniziali puntate) potesse veicolare messaggi criptici utili a contatti illeciti. Il ricorrente contestava (1) l'incompatibilità del Presidente/estensore del provvedimento (art. 34 c.p.p.) e l'impossibilità di ricusazione per non aver partecipato all'udienza; (2) insufficiente e viziosa motivazione del provvedimento, sostenendo che le iniziali indicavano nominativi familiari (Nino, Roberta, Denise, Michelle) e non messaggi illeciti, e l'estraneità della destinataria a contesti criminali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di incompatibilità perché il Consigliere che redasse il provvedimento di trattenimento non faceva parte del Collegio che decise il reclamo; inoltre ha ricordato che l'eventuale causa di incompatibilità non determina nullità ma motivo di astensione/ricusazione da esercitarsi tempestivamente. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto legittimo il trattenimento ai sensi dell'art. 18-ter e dell'art. 41-bis: la valutazione del contenuto della missiva (linguaggio anomalo/iniziali) giustificava il dubbio ragionevole circa la possibilità che nascondesse messaggi criptici e quindi il rischio per ordine e sicurezza. La spiegazione difensiva sulle iniziali non è risultata convincente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocata dal ricorrente per contestare l'incompatibilità del Presidente; la Corte ha rilevato che la causa di incompatibilità non era sussistente nel caso e, in ogni caso, costituisce motivo di astensione/ricusazione e non causa di nullità automatica.
Richiamato per spiegare la modalità con cui il provvedimento fu assunto senza la presenza del detenuto (provvedimento in forma scritta), impedendo la ricusazione durante l'udienza.
Norma sulla astensione e ricusazione: la Corte ricorda che l'esistenza di una causa di incompatibilità va trattata con la procedura di ricusazione/astensione, tempestivamente, e non determina di per sé la nullità del provvedimento.
art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Consente il controllo e il trattenimento della corrispondenza del detenuto per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per ragioni di ordine e sicurezza; la Corte ha ritenuto che la missiva rientrasse in tali ipotesi.
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (comma 2-quater, lett. e))
Prevede espressamente, per i detenuti sottoposti al regime speciale, la possibilità di sottoporre la corrispondenza a visto di censura per impedire collegamenti con l'organizzazione criminale; la Corte ha fatto leva su tale disciplina per legittimare il trattenimento.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Costituzione: artt. 2, 3, 25, 111
Richiamati dal ricorrente per profili di garanzie costituzionali (es. diritto alla corrispondenza, giusto processo); la Corte ha ritenuto le misure compatibili coi limiti previsti dalla normativa penitenziaria e con le esigenze di ordine e sicurezza.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: artt. 3 e 6
Invocate dal ricorrente per profili di protezione contro trattamenti inumani e per il diritto a un giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni alla luce delle motivazioni e delle norme penitenziarie applicabili.
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime 41-bis è legittimo se sussistono elementi concreti e motivati che facciano ragionevolmente dubitare della innocuità del contenuto (es. segnali, codici, riferimenti anomali).
- La mera presenza di iniziali o simboli non esclude il trattenimento se il giudice ritiene, con motivazione non illogica, che possano essere usati per comunicazioni cifrate a favore di attività illecite.
- L'incompatibilità del giudice deve essere sollevata tempestivamente con la procedura di ricusazione/astensione; l'esistenza di una causa di incompatibilità non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
- Le decisioni sul controllo della corrispondenza possono essere motivate anche con argomentazioni concise purché fondate su elementi concreti e verificabili; spiegazioni alternative offerte dalla difesa devono essere persuasive per superare il dubbio ragionevole.
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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