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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14728/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata da una società postale a un proprio dipendente: sospensione dal servizio per dieci giorni con privazione della retribuzione, fondata sull’addebito di avere negoziato e rimborsato buoni postali fruttiferi risultati contraffatti, in parte personalmente e in parte durante periodi in cui il dipendente fungeva da direttore temporaneo dell’ufficio postale, con contestazione anche di culpa in vigilando. Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittima la sanzione; la corte d’appello, invece, ha accolto il gravame del lavoratore e ha ritenuto tardiva la contestazione disciplinare, valorizzando il tempo trascorso tra le ammissioni rese in sede ispettiva il 2 dicembre 2011 e la notifica della contestazione del 10 aprile 2012, ritenuto sproporzionato rispetto al dovere di immediatezza e non conforme a buona fede. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970: secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il dies a quo della conoscenza datoriale, che sarebbe invece coinciso con l’acquisizione degli elementi essenziali del fatto e della riferibilità al dipendente, già a novembre 2011 e comunque, al più tardi, il 2 dicembre 2011; inoltre, la ricorrente sosteneva che, considerata la complessità organizzativa e la necessità di un report ispettivo conclusivo, la contestazione del 28 marzo 2012 sarebbe stata tempestiva perché intervenuta pochi giorni dopo la chiusura delle indagini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura della società, osservando che la corte di merito non aveva fondato la propria decisione su un dato meramente astratto o errato, ma aveva accertato in fatto che, già al 2 dicembre 2011, erano state acquisite ammissioni rilevanti ai fini disciplinari e che non emergevano ulteriori accertamenti necessari per formulare la contestazione; ha quindi reputato insindacabile in sede di legittimità il giudizio della corte d’appello sulla sproporzione del tempo trascorso e sulla sua non conformità a buona fede. È stata inoltre disposta la statuizione sulle spese secondo le regole del giudizio di cassazione in assenza di costituzione dell’intimato e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come norma del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché in realtà mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    la tempestività della contestazione disciplinare deve essere valutata in relazione alla concreta conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro e alle esigenze di accertamento, con apprezzamento riservato al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia disciplinare lavoristica, l’immediatezza della contestazione non è assoluta ma va valutata in senso relativo, tenendo conto del tempo necessario agli accertamenti e della complessità dell’organizzazione datoriale.
  • Una volta accertata in fatto la concreta conoscenza dell’illecito e della sua riferibilità al dipendente, il giudice di merito può ritenere tardiva la contestazione se il ritardo risulta sproporzionato e non giustificato da ulteriori indagini necessarie.
  • La verifica della tempestività della contestazione disciplinare, quando sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una diversa ricostruzione del fatto storico, contrapponendo all’accertamento del giudice di merito una propria lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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