Cassazione Civile, Ordinanza n. 14962/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di estensione del fallimento: il Tribunale aveva dichiarato il fallimento del reclamante in estensione al fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. In sede di reclamo, la Corte d’Appello ha dichiarato estinto il giudizio perché il reclamante non avrebbe adempiuto tempestivamente all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di un creditore del primo fallimento, ritenuto litisconsorte necessario solo nel reclamo. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale esito con tre motivi: (1) ha denunciato la violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che i creditori istanti del primo fallimento avrebbero dovuto essere convocati già nel giudizio di primo grado e che quindi non sarebbe stata necessaria l’integrazione in appello; (2) ha dedotto di avere comunque correttamente integrato il contraddittorio verso il creditore indicato, lamentando che la notifica ex art. 140 c.p.c. si sarebbe perfezionata nei termini per ragioni non imputabili al notificante; (3) ha reiterato eccezioni di prescrizione, decadenza, inammissibilità e improcedibilità dell’azione di estensione del fallimento per tardività rispetto al decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e dalla cessazione del vincolo associativo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché inconferenti o carenti di specificità: il ricorso non attaccava il vero presupposto del provvedimento impugnato, cioè l’estinzione del reclamo per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio, e non forniva elementi autosufficienti per dimostrare la tempestiva notificazione al creditore. La memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. è stata ritenuta non idonea a colmare tali carenze. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il provvedimento impugnato non era una decisione di merito sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento in estensione, ma un decreto di estinzione del giudizio di reclamo ex art. 102 c.p.c. per omessa tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti di un creditore litisconsorte necessario. Di conseguenza, le doglianze sul preteso litisconsorzio necessario già in primo grado e sulle eccezioni di merito relative all’estensione del fallimento sono state giudicate inconferenti rispetto al decisum. Quanto alla dedotta tempestività della notifica ex art. 140 c.p.c., la Corte ha rilevato il difetto di specificità e autosufficienza del motivo, non essendo stata indicata la data di perfezionamento della notifica in modo idoneo a dimostrare il rispetto del termine assegnato. Le spese non sono state liquidate perché le intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
richiamato come base del decreto di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
la Corte ribadisce che, nel procedimento ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notifica coincide con il ricevimento della raccomandata informativa
artt. 147, commi 1, 3, 4 e 6, e 18, comma 6, l.fall.
invocati dal ricorrente a sostegno dell’azione di estensione del fallimento e delle relative eccezioni di tardività/decadenza
artt. 100, 101, 157, comma 2, e 354 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere vizi processuali e violazione del contraddittorio
artt. 24 e 111 Cost.
invocati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo
la memoria depositata in questa fase è stata considerata solo illustrativa e non idonea a introdurre nuovi elementi decisivi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione investe un decreto di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, le censure devono riguardare direttamente l’erroneità del provvedimento estintivo e i suoi presupposti processuali, non questioni di merito estranee alla causa dell’estinzione.
- Il motivo di ricorso fondato su un error in procedendo è scrutinabile dalla Corte solo se il ricorso è autosufficiente: occorre indicare con precisione gli elementi fattuali e documentali necessari a verificare il vizio processuale denunciato.
- Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., il momento perfezionativo per il destinatario è collegato al ricevimento della raccomandata informativa; la parte che invochi la tempestività della notifica deve allegare in ricorso dati specifici che consentano di verificare tale circostanza.
- La memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa e non può supplire alle carenze originarie del ricorso né introdurre elementi nuovi idonei a mutare il thema decidendum.
- Le eccezioni di merito relative alla tempestività o proponibilità dell’azione di estensione del fallimento sono inammissibili quando il giudizio di legittimità abbia a oggetto soltanto un provvedimento di rito di estinzione del reclamo.
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