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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06922/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da altro avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi alla difesa svolta in un procedimento penale. Il Tribunale, dopo mutamento del rito, aveva deciso con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 accogliendo l’opposizione e liquidando comunque in favore dell’opposto una somma inferiore a quella ingiunta. L’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione del rito e della composizione del giudice: secondo il ricorrente, trattandosi di compensi per difesa penale, la controversia non rientrava nel rito sommario speciale previsto per la liquidazione dei compensi degli avvocati in materia civile, ma nel rito ordinario, con decisione devoluta al giudice monocratico e non al collegio; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina del procedimento sommario per avere il Tribunale respinto un’eccezione di compensazione senza valutarne l’eventuale non compatibilità con l’istruttoria sommaria e senza disporre il mutamento del rito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la domanda di pagamento del compenso per patrocinio in materia penale non è soggetta al rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, ma al rito ordinario di cognizione, con conseguente necessaria decisione da parte del giudice monocratico. Poiché il provvedimento impugnato era stato pronunciato dal collegio in un rito non corretto, è stata dichiarata la nullità della decisione. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Lecce in composizione monocratica, davanti a un magistrato diverso, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 794/1942

    "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo"

    La disposizione, nel testo originario e in quello successivo alla riforma, riguarda la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile; non estende il rito speciale alle prestazioni svolte nel processo penale.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"

    Il rito sommario speciale si applica solo alle controversie rientranti nell’ambito materiale dell’art. 28 L. 794/1942, cioè ai compensi per prestazioni giudiziali civili; resta esclusa la difesa penale.

  • artt. 50 bis, 50 ter, 50 quater c.p.c.

    Richiamati per sostenere che, fuori dal rito speciale, la controversia sarebbe devoluta al giudice monocratico e non al collegio.

  • artt. 157 e 161 c.p.c.

    Richiamati ai fini della dedotta nullità processuale derivante dalla violazione del rito e della composizione del giudice.

  • artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo in relazione alla gestione dell’eccezione di compensazione e all’eventuale mutamento del rito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata per il secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità processuale invocata per il primo motivo.

Massime di principio

  • La controversia per la liquidazione dei compensi dell’avvocato è soggetta al rito speciale solo quando riguardi prestazioni giudiziali rese in materia civile o comunque strettamente dipendenti dal mandato difensivo o rappresentativo in sede giudiziale civile.
  • Sono escluse dal rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 le domande di compenso relative a prestazioni svolte nel processo penale, anche se connesse all’esercizio dell’azione civile in sede penale.
  • Quando la controversia non rientra nell’ambito applicativo del rito speciale, si applica il rito ordinario di cognizione e la decisione spetta al giudice monocratico; la pronuncia resa dal collegio in diversa composizione è affetta da nullità.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, la qualificazione della prestazione dedotta in giudizio è decisiva per stabilire il rito applicabile e la corretta composizione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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