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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7695/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha omologato concordati ex art. 599‑bis c.p.p. (rideterminazione di pena) e ha disposto la rifusione delle spese processuali a carico di alcuni imputati. Pennata e Giovanni denunciano vizi connessi all'omessa valutazione delle condizioni previste dall'art. 129 e alla corretta applicazione dell'istituto del patteggiamento in appello (art. 599‑bis), nonché la condanna al pagamento delle spese in favore della persona offesa Scilio Saverio non costituita (art. 541 c.p.p.). Truculento censura l'applicazione dell'aggravante "ex art. 7 L. 203/1991" (oggi art. 416‑bis.1 c.p.) per il cd. "metodo mafioso" e la mancanza di motivazione su tale circostanza; inoltre il suo patteggiamento prevedeva il computo dell'aggravante nella pena concordata. Vincenzo Di Giacomo contesta la condanna al rimborso delle spese per parti civili non costituite nei suoi confronti (Famà Francesco, Famà Vincenzo Antonio, Specchio Wilma e Scilio Saverio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso in modo articolato: per Pennata il primo motivo (relativo al 599‑bis e art.129) è dichiarato inammissibile per rinuncia ai motivi di appello; è invece accolto il secondo motivo relativo alla condanna al pagamento delle spese in favore della persona offesa Scilio Saverio, perché quest'ultima non risulta costituita: la sentenza di merito è annullata senza rinvio in quella parte. Per Truculento il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ritiene che l'imputato, con il patteggiamento, abbia implicitamente rinunciato al motivo che contestava l'aggravante (essa è stata conteggiata nel calcolo della pena concordata); il ricorrente è condannato alle spese di cassazione e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Vincenzo Di Giacomo il ricorso è accolto limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore di parti civili non costituite nei suoi confronti (Famà F., Famà V.A., Specchio W. e Scilio S.): la sentenza di appello è annullata senza rinvio in quella parte. Per Giovanni Di Giacomo il primo motivo (sulle spese ex art.592) è rigettato; il secondo motivo, riguardante la condanna a rifondere le spese per Scilio Saverio (non costituito), è accolto ed è disposta l'annullamento senza rinvio di quella parte. In più, Pennata e Truculento sono condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa alle parti civili costituite (FAI antiracket, Famà, Specchio) nella misura liquidata in dispositivo. Complessivamente la Cassazione annulla senza rinvio alcune statuizioni civili e conferma/inammette gli altri profili come da motivazione.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis c.p.p.

    Il patteggiamento in appello costituisce un negozio processuale vincolante: le parti, aderendo al concordato, rinunciano implicitamente a censure relative ai punti oggetto del patteggiamento; tali questioni diventano inammissibili in Cassazione salvo profili di illegittimità della pena non dedotti.

  • art. 129 c.p.p.

    L'art.129 (condizioni che legittimano il proscioglimento) va valutato dal giudice di merito solo nei limiti della devoluzione: se il motivo d'appello che investe altri punti è rinunciato, il giudice d'appello non è tenuto a riesaminare quei profili.

  • art. 597, comma 1 c.p.p.

    L'effetto devolutivo dell'appello è limitato ai soli punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti: la rinuncia ai motivi preclude l'ulteriore esame di tali punti.

  • art. 541 c.p.p.

    Non è consentito condannare un imputato a rifondere le spese processuali in favore di una parte civile che non risulta costituita nei confronti di quell'imputato; tale statuizione va annullata se accertata l'assenza di costituzione.

  • art. 592 c.p.p.

    La disposizione riguarda la condanna al pagamento delle spese del procedimento: la Corte ha ricordato che solo le parti private (non la parte pubblica) possono essere condannate al pagamento delle spese processuali ex art.592.

  • art. 125 c.p.p. (c.3)

    Rilevata in relazione alla chiamata in riparto delle spese: la Corte verifica la legittimità della condanna a rifondere spese per parti non costituite e annulla le statuizioni illegittime.

  • art. 7 L. 203/1991 (oggi art. 416‑bis.1 c.p.)

    L'aggravante per l'uso di "metodo mafioso" richiede concreta motivazione che indichi elementi evocativi del metodo mafioso; tuttavia, se l'aggravante è stata conteggiata nel calcolo della pena concordata in sede di patteggiamento, il ricorrente può aver implicitamente rinunciato a censurarla.

  • art. 628 n.3 c.p.

    Citata in motivazione di merito con riferimento alla valutazione di precedenti condanne: la Corte richiama la necessità di coerenza motivazionale nella qualificazione di precedenti rilevanti per aggravanti.

Massime di principio

  • Quando si opta per il patteggiamento in appello (art. 599‑bis c.p.p.) la parte accetta un negozio processuale vincolante: questioni rimesse o rinunciate in sede di appello diventano generalmente inammissibili in Cassazione.
  • Il giudice di appello non è tenuto a riesaminare profili o condizioni che la parte ha espressamente rinunciato a contestare nell'appello; la rinuncia produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità.
  • Un imputato non può essere condannato a rifondere le spese processuali a favore di una parte civile che non risulta costituita nei suoi confronti: tale disposizione è causa frequente di annullamento senza rinvio.
  • La rinuncia dell'ufficio del pubblico ministero all'impugnazione non elimina gli effetti della rinuncia operata dalle parti private né modifica l'obbligo di determinare la condanna alle spese in base a quanto previsto dagli articoli applicabili (es. art.592 c.p.p.).
  • Se l'aggravante (es. 'metodo mafioso') è stata considerata nel calcolo della pena concordata, la parte che ha accettato il patteggiamento potrebbe aver implicitamente rinunciato a contestare quella aggravante; ove invece l'aggravante sia contestata e non sia stata oggetto di patteggiamento, il giudice deve motivare adeguatamente il suo riconoscimento.
  • In caso di errori relativi alla condanna al rimborso delle spese per parti non costituite, la Cassazione tende ad annullare la statuizione civile senza rinvio, restituendo alle parti la posizione processuale corretta.

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