Cassazione Civile, Ordinanza n. 27984/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la validità di due contratti di lavoro a termine stipulati tra una società e una lavoratrice per i periodi 10 aprile-31 luglio 2007 e 10 settembre-29 settembre 2007. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti e la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 10 aprile 2007, ritenendo non provato il rispetto della clausola di contingentamento prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368/2001. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo di avere fornito prova documentale del rispetto della clausola di contingentamento; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato le specificazioni svolte dalla società nella costituzione nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sull'accertamento del superamento o meno del limite numerico imposto dalla clausola di contingentamento, accertamento non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. era improprio, poiché la valutazione delle prove attiene al libero convincimento del giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo non esaminato, ma la mancata considerazione di deduzioni difensive contenute negli atti processuali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001
La clausola di contingentamento deve risultare rispettata dal datore di lavoro; il relativo accertamento è di merito e, se la prova non è adeguata, il termine apposto al contratto è nullo.
Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito delle prove e non consente una nuova valutazione in cassazione.
La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove non configura di regola violazione di legge, ma si traduce in censura di merito o di motivazione nei limiti consentiti.
Non può essere utilizzato per contestare soltanto la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sotto veste di violazione di legge.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e debitamente enucleato, non per la mancata valutazione di deduzioni o argomentazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito rivalutare il merito dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, neppure quando la censura sia formalmente incardinata come violazione di legge.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è, di per sé, motivo di ricorso per cassazione se si traduce in contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di difese, argomentazioni o deduzioni processuali.
- Quando la prova del rispetto di un requisito legale posto a carico del datore di lavoro è ritenuta insufficiente dal giudice di merito, la relativa censura in cassazione è inammissibile se mira soltanto a sovvertire tale accertamento fattuale.
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