Cassazione Penale, Sentenza n. 30526/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 (omessa dichiarazione della presenza in nucleo familiare di componenti sottoposti a misura cautelare o condannati per i gravi reati indicati). I motivi di ricorso principali erano: (1) nullità/erronea applicazione della legge per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (abrogazione della fattispecie) e conseguente richiamo al principio della "lex mitior"; (2) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente all'elemento soggettivo: il ricorrente sosteneva di non essere a conoscenza dello stato di latitanza del figlio (con cui aveva perduto i contatti dal 2018) e deduceva un errore sul fatto; lamentava inoltre che la Corte d'Appello aveva invertito l'onere della prova, ritenendo apoditticamente che non poteva non conoscere la misura cautelare e la sottrazione del figlio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo: l'abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4/2019, ancorché efficace dall'01/01/2024 per effetto dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022, non produceva effetto favorevole retroattivo nella fattispecie, ritenendosi giustificata la deroga al principio della retroattività della "lex mitior" in ragione della continuità con la nuova incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4/5/2023 n. 48 conv. L. n. 85/2023. Invece ha accolto il secondo motivo: la Corte territoriale ha motivato in modo apodittico e ha impropriamente invertito l'onere della prova nell'affermare la conoscenza da parte del padre dello stato di latitanza del figlio; la prospettazione difensiva circa la perdita dei contatti dal 2018 avrebbe dovuto essere valutata in base a riscontri concreti o argomentazioni logiche idonee a smentirla, non semplicemente respinta con affermazioni generiche. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26)
fattispecie incriminatrice relativa all'omessa dichiarazione di componenti del nucleo sottoposti a misura cautelare o condannati per i gravi reati indicati
È la norma oggetto della contestazione penale; la Corte ha valutato la sua applicazione ai fatti commessi prima della data di abrogazione e non ha ritenuto applicabile retroattivamente una modifica favorevole alla luce della considerazione della continuità normativa
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
dispone l'abrogazione del reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 a far data dall'01/01/2024
La Corte ha ritenuto che l'abrogazione non comporti automaticamente applicazione della norma più favorevole per i fatti commessi prima della fine dell'efficacia della disciplina, in considerazione della plausibile giustificazione e della continuità con nuove fattispecie sanzionatorie
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85)
introduce nuova incriminazione riferita ad analoghi benefici in sostituzione del reddito di cittadinanza
La presenza di una nuova stessa area incriminatrice ha inciso sulla valutazione della Corte circa la non operatività retroattiva dell'abrogazione (giustificazione della deroga alla "lex mitior")
art. 2, comma secondo, cod. pen.
principio di retroattività della "lex mitior"
La Corte ha richiamato il principio come regola generale, ma ha ammesso una deroga motivata alla sua applicazione nel caso concreto per ragioni di politica legislativa e continuità normativa
Massime di principio
- La remissione di una norma penale (abrogazione) non determina automaticamente l'applicazione della norma più favorevole se il legislatore ha previsto transizioni o se esiste una giustificazione ragionevole (es. introduzione di nuova fattispecie analoga); occorre valutare la temporalità e la disciplina transitoria
- Il principio della "lex mitior" (art. 2 c.p.) trova applicazione generale, ma può essere limitato da scelte legislative e da valutazioni di ragionevolezza e continuità normativa riconosciute dalla giurisprudenza
- In tema di elemento soggettivo, l'affermazione difensiva di non conoscenza di fatti rilevanti (es. stato di latitanza di un congiunto) deve essere valutata sul piano probatorio: la sua semplice dichiarazione necessita di riscontri o, se contestata, di motivazione concreta e non apodittica per essere disattesa
- La Corte territoriale non può invertire l'onere della prova: spettano all'accusa gli elementi per dimostrare l'elemento soggettivo; se l'imputato produce una credibile versione alternativa, il giudice deve valutare la sua fondatezza con riferimenti probatori o argomentazioni logiche
- Se la motivazione è generica o apodittica, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame degli elementi di fatto e della prova
- In casi simili è utile che la difesa raccolga e produca documenti e indizi concreti (es. documentazione di separazione effettiva, dichiarazioni di terzi, corrispondenze, attestazioni sulla perdita di contatti) per sostenere l'ignoranza di fatti rilevanti
- In sede di impugnazione è importante distinguere i profili di diritto (censurabili in cassazione) dai profili di merito che richiedono una rivalutazione probatoria in sede di rinvio
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