Cassazione Penale, Sentenza n. 09971/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per furto pluriaggravato continuato: (1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che non sussisteva un pericolo attuale di reiterazione poiché era cessato il rapporto di lavoro con la persona offesa e quindi erano venute meno le occasioni materiali per delinquere; (2) erronea qualificazione del reato come consumato (artt. 56 e 624 c.p.), sostenendo che, per effetto del monitoraggio tramite videocamera e del costante controllo della Polizia, il bene non era mai uscito dalla sorveglianza del proprietario e il fatto era rimasto allo stadio del tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della qualificazione del reato la Corte ha confermato la consumazione: la Polizia ha accertato la scomparsa del denaro entrando nell'abitazione subito dopo l'uscita dell'imputata e la stessa è stata poi sorpresa a bordo dell'autobus con il denaro nella borsa, quindi aveva acquisito il possesso autonomo e effettivo della refurtiva. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'osservazione a distanza da parte degli agenti ai fini della configurabilità del tentativo, richiamando giurisprudenza consolidata. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto congrua e motivata la valutazione del G.I.P. e del Tribunale, che hanno considerato la reiterazione dei furti, l'ingente valore complessivo sottratto (circa €80.000), la recente successione degli episodi e le modalità operative (tra cui lo spostamento/disattivazione della telecamera). La Corte ha quindi confermato l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare applicata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), codice di procedura penale
La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione, non è necessaria l'immediatezza di una specifica occasione prossima di reato; occorre valutare le concrete modalità dei fatti, la personalità dell'indagato e le condizioni socio-economiche per desumere la probabilità di nuova commissione di reati della stessa tipologia
Richiamato in connessione con la distinzione tra tentativo e consumazione: la Corte conferma che è consumato il furto quando l'agente consegue, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res
Norma sostanziale del furto; applicata dalla Corte nella forma pluriaggravata, con la considerazione che la piena disponibilità della refurtiva integra la consumazione
art. 280, comma 1, codice di procedura penale
Richiamato per evidenziare che, anche ricondotto a tentativo, il reato pluriaggravato potrebbe comunque giustificare una misura custodiale in base ai limiti edittali e alla valutazione delle esigenze cautelari
art. 616, codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per distinguere consumazione da tentativo nel furto il criterio decisivo è il possesso pieno, autonomo ed effettivo della res anche se acquisito per breve tempo; la presenza di osservatori esterni (es. polizia a distanza) non trasforma automaticamente il fatto in tentativo
- Nel giudizio cautelare ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. non è richiesto che esista un'immediata occasione prossima di reato: rilevano le modalità concrete del reato, la reiterazione, l'entità del danno, la capacità operativa dell'indagato e le sue condizioni personali e lavorative per valutare l'attualità del pericolo di recidiva
- La riqualificazione del fatto da consumato a tentato non è automaticamente decisiva in sede cautelare quando, per ragioni edittali e di pericolosità, la stessa tipologia di reato puo' comunque giustificare una misura custodiale
- L'eliminazione o il manomissione di sistemi di videosorveglianza costituisce elemento aggravante e può rafforzare la valutazione del periculum libertatis
- Le valutazioni sul punto cautelare sono in larga misura di merito e richiedono motivazioni puntuali: una pluralità di indizi concreti (reiterazione, valore delle somme, modalità esecutive) può giustificare misure restrittive anche in assenza di una previsione immediata di nuovo reato
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