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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09971/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per furto pluriaggravato continuato: (1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che non sussisteva un pericolo attuale di reiterazione poiché era cessato il rapporto di lavoro con la persona offesa e quindi erano venute meno le occasioni materiali per delinquere; (2) erronea qualificazione del reato come consumato (artt. 56 e 624 c.p.), sostenendo che, per effetto del monitoraggio tramite videocamera e del costante controllo della Polizia, il bene non era mai uscito dalla sorveglianza del proprietario e il fatto era rimasto allo stadio del tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della qualificazione del reato la Corte ha confermato la consumazione: la Polizia ha accertato la scomparsa del denaro entrando nell'abitazione subito dopo l'uscita dell'imputata e la stessa è stata poi sorpresa a bordo dell'autobus con il denaro nella borsa, quindi aveva acquisito il possesso autonomo e effettivo della refurtiva. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'osservazione a distanza da parte degli agenti ai fini della configurabilità del tentativo, richiamando giurisprudenza consolidata. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto congrua e motivata la valutazione del G.I.P. e del Tribunale, che hanno considerato la reiterazione dei furti, l'ingente valore complessivo sottratto (circa €80.000), la recente successione degli episodi e le modalità operative (tra cui lo spostamento/disattivazione della telecamera). La Corte ha quindi confermato l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare applicata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    art. 274, lett. c), codice di procedura penale

    La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione, non è necessaria l'immediatezza di una specifica occasione prossima di reato; occorre valutare le concrete modalità dei fatti, la personalità dell'indagato e le condizioni socio-economiche per desumere la probabilità di nuova commissione di reati della stessa tipologia

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in connessione con la distinzione tra tentativo e consumazione: la Corte conferma che è consumato il furto quando l'agente consegue, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale del furto; applicata dalla Corte nella forma pluriaggravata, con la considerazione che la piena disponibilità della refurtiva integra la consumazione

  • art. 280 comma 1 c.p.p.

    art. 280, comma 1, codice di procedura penale

    Richiamato per evidenziare che, anche ricondotto a tentativo, il reato pluriaggravato potrebbe comunque giustificare una misura custodiale in base ai limiti edittali e alla valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616, codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per distinguere consumazione da tentativo nel furto il criterio decisivo è il possesso pieno, autonomo ed effettivo della res anche se acquisito per breve tempo; la presenza di osservatori esterni (es. polizia a distanza) non trasforma automaticamente il fatto in tentativo
  • Nel giudizio cautelare ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. non è richiesto che esista un'immediata occasione prossima di reato: rilevano le modalità concrete del reato, la reiterazione, l'entità del danno, la capacità operativa dell'indagato e le sue condizioni personali e lavorative per valutare l'attualità del pericolo di recidiva
  • La riqualificazione del fatto da consumato a tentato non è automaticamente decisiva in sede cautelare quando, per ragioni edittali e di pericolosità, la stessa tipologia di reato puo' comunque giustificare una misura custodiale
  • L'eliminazione o il manomissione di sistemi di videosorveglianza costituisce elemento aggravante e può rafforzare la valutazione del periculum libertatis
  • Le valutazioni sul punto cautelare sono in larga misura di merito e richiedono motivazioni puntuali: una pluralità di indizi concreti (reiterazione, valore delle somme, modalità esecutive) può giustificare misure restrittive anche in assenza di una previsione immediata di nuovo reato

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