Cassazione Penale, Ordinanza n. 41101/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che, pur riducendo la pena a anni uno e mesi otto di reclusione, aveva confermato il giudizio di responsabilità. I motivi dedotti risultano così riassumibili: il primo e il terzo contestavano, in termini ritenuti generici, il giudizio di responsabilità e la determinazione del trattamento sanzionatorio; il secondo deduceva la mancanza di motivazione sulla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., già invocata in appello, ma secondo la Corte di legittimità con una doglianza inammissibile per difetto di specificità, poiché in appello il motivo si era limitato a richiamare la causa di non punibilità nella rubrica senza argomentazioni a sostegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo e il terzo motivo non evidenziavano profili di illegittimità del giudizio di responsabilità né manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio, già peraltro ridotto in appello. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto generica la censura sulla causa di non punibilità ex art. 384 c.p., rilevando che la stessa era stata introdotta in appello con un motivo privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità può essere dedotta utilmente solo se specificamente allegata e argomentata; una mera evocazione nella rubrica del motivo di appello non è sufficiente a fondare un motivo ammissibile e, in cassazione, una doglianza generica sulla mancata motivazione è inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone la non ravvisabilità di una causa non colpevole dell'inammissibilità stessa.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che, pur richiamando giurisprudenza o principi astratti, non individuano specifici profili di illegittimità della motivazione o della decisione impugnata.
- La censura relativa alla mancata considerazione di una causa di non punibilità richiede che la questione sia stata dedotta in modo specifico nei gradi precedenti; la semplice menzione della causa nella rubrica del motivo non integra un motivo ammissibile.
- La riduzione della pena in appello può rendere infondate le censure sulla dosimetria sanzionatoria se il ricorrente non evidenzia una manifesta illogicità o un vizio concreto della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia stata determinata senza colpa del ricorrente.
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