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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35215/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

La Corte di assise di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata il 30 gennaio 2025 dalla Corte di assise: per l’imputato principale, ergastolo con isolamento diurno per sei mesi per l’omicidio pluriaggravato di una persona, commesso a Napoli il 20 marzo 2023, e per i reati connessi di detenzione e porto dell’arma; per una coimputata, quattro anni e sei mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per concorso nell’illecita detenzione di armi, accertata a Napoli l’11 marzo 2023; per un’altra coimputata, due anni e sei mesi di reclusione per favoreggiamento dell’autore dell’omicidio dopo il fatto. I delitti erano contestati, con le eccezioni indicate in sentenza, anche con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p.; per l’omicidio era contestato il metodo mafioso. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, un alterco originato dallo sporcamento accidentale di una scarpa dell’imputato degenerò in una sparatoria: l’imputato estrasse una pistola e sparò più colpi, alcuni ad altezza d’uomo, in un luogo affollato, uccidendo una persona estranea alla lite. Le sentenze di merito valorizzarono filmati di videosorveglianza, testimonianze, intercettazioni e accertamenti balistici. L’imputato ammise di avere posseduto e usato l’arma, sostenendo però di aver sparato in aria o contro un’automobile e per proteggersi dagli inseguitori; i giudici ritennero tale versione smentita dalle prove. L’imputato ha impugnato la sentenza deducendo: 1) illogicità e contraddittorietà nel riconoscimento dei futili motivi, sostenendo che lo sparo costituiva una fase distinta, dovuta alla necessità di difendersi e fuggire, e denunciando il travisamento di dichiarazioni testimoniali; 2) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, lamentando la mancata valorizzazione della giovane età, dell’incensuratezza, del contesto familiare, delle dichiarazioni di scuse e delle ammissioni rese. La coimputata condannata per il reato in materia di armi ha dedotto motivazione apparente e per relationem, omessa valutazione delle intercettazioni e dell’asserita sollecitazione al nipote a disfarsi dell’arma, contestando così la prova del dolo; ha inoltre censurato la pena e il diniego delle attenuanti generiche. L’altra coimputata ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, denunciando l’insufficiente considerazione di età, condizioni personali e marginalità della condotta, nonché l’uso di condotte successive ai fatti nella valutazione della personalità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato e dichiarato inammissibili quelli delle due coimputate. Quanto ai futili motivi, ha ritenuto corretta la valutazione unitaria dell’azione: l’estrazione dell’arma precedette il calcio sferrato da un giovane del gruppo avversario e non risultò provato un pericolo attuale per l’imputato. Il motivo dell’azione fu individuato nell’episodio della scarpa sporcata e nella successiva volontà di dimostrare che la pistola non era a salve; la sproporzione fu accompagnata da un atteggiamento di prevaricazione e da un impulso criminale privo di giustificazione. La censura di travisamento non indicava la decisività dell’asserito errore e, in presenza di doppia conforme, non era consentita nei termini proposti; la ricostruzione difensiva era inoltre smentita dagli altri elementi probatori. La Corte ha confermato anche l’applicazione dell’art. 82 c.p. quanto alla morte della vittima diversa da quella presa di mira, rilevando che l’azione era diretta contro persone presenti e che il dolo non mutava per l’errore esecutivo. Il motivo sulle attenuanti generiche dell’imputato è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo e fondato su valutazioni di fatto: la confessione non era stata ritenuta piena né espressione di effettiva resipiscenza, mentre i giudici di merito avevano indicato elementi negativi pertinenti, tra cui la fuga, il mancato rinvenimento dell’arma, la disponibilità di armi e la successiva condanna per partecipazione a un’associazione mafiosa. Per la coimputata condannata per il reato in materia di armi, la motivazione d’appello non era apparente: la Corte territoriale aveva spiegato la consapevolezza dell’arma e la partecipazione all’occultamento sulla base delle intercettazioni e delle altre risultanze; le censure sulla pena e sulle attenuanti erano generiche e non si confrontavano con la motivazione. Per l’altra coimputata, il diniego delle attenuanti e la pena erano sorretti dalla gravità della condotta e dal comportamento durante i fatti e successivamente, compresa la violazione degli arresti domiciliari e la partecipazione a una rissa. L’imputato è stato condannato alle spese processuali. Le due ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono state condannate alle spese processuali e ciascuna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Tutti gli imputati sono stati condannati alla rifusione delle spese delle parti civili assistite dall’Avv. Pisani, liquidate complessivamente in 10.000 euro oltre accessori; ulteriori spese sono state poste a carico dei soggetti indicati nel dispositivo in favore della Fondazione Polis e, per il solo imputato principale, del Comune, liquidate per quest’ultimo in 3.686 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 1, c.p.

    A fronte della rilevata sproporzione tra reato e ragione soggettiva che lo ha determinato, deve essere svolto altro giudizio, per verificare se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l’atteggiamento dell’agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti.

    La futilità del motivo richiede una valutazione bifasica: alla sproporzione oggettiva tra movente e reato deve aggiungersi la verifica che essa connoti in modo significativo l’atteggiamento dell’agente, rendendolo particolarmente riprovevole e pericoloso.

  • art. 82 c.p.

    Integra un'ipotesi di aberratio ictus, disciplinata dall'art. 82 cod. pen. (e non di aberratio delicti, prevista dal successivo art. 83), la condotta consistita nel compimento di atti diretti a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore (cd. inabilità, perché nasce nella fase esecutiva), sia caduta su una vittima diversa da quella che si intendeva colpire.

    Quando gli atti diretti a uccidere una persona colpiscono per errore esecutivo una vittima diversa, ma offendono lo stesso bene giuridico e la direzione della volontà non muta, ricorre l’aberratio ictus.

  • art. 62-bis c.p.

    Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo.

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica le ragioni ostative ritenute prevalenti; non è necessario esaminare separatamente ogni elemento favorevole dedotto, purché la valutazione sia congrua e non contraddittoria.

  • art. 133 c.p.

    Del resto, detta gravità ben può assumere valore ambivalente, incidendo sia sull’entità della pena, secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sia come fattore negativo idoneo a giustificare, assieme ad altri, il diniego delle circostanze

    La gravità del fatto può concorrere alla commisurazione della pena e, insieme ad altri elementi, sostenere il diniego delle attenuanti generiche; il suo rilievo non è necessariamente limitato a una sola componente del trattamento sanzionatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

    Nel caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se si specifica che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione d’appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso diXXXXXva, invece, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Peraltro, è appena il caso di osservare che la circostanza aggravante dei futili motivi può concorrere con quella speciale perché, nel caso in valutazione, quest’ultima è contestata per il reato di omicidio pluriaggravato nella forma del metodo, per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. e non con la finalità di agevolazione del clan per l’appartenenza al quale l’imputato ha riportato, dopo l’omicidio, condanna di primo grado.

    L’aggravante dei futili motivi può concorrere con l’aggravante mafiosa quando quest’ultima sia contestata per il metodo e i futili motivi conservino autonoma rilevanza.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Con riferimento alla nonna dell’imputato, la Corte territoriale ha rigettato il motivo relativo all'assoluzione sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen (v. p. 68 e ss.).

    La norma è richiamata nel resoconto della questione di assoluzione proposta in appello; la Corte ha confermato il rigetto della richiesta sulla base delle risultanze probatorie e della motivazione esaminata nel prosieguo.

Massime di principio

  • L’aggravante dei futili motivi richiede una valutazione in due passaggi: occorre accertare la sproporzione tra la ragione soggettiva e il reato concretamente commesso e verificare che tale sproporzione esprima un impulso ingiustificato, idoneo a connotare l’atteggiamento dell’agente con maggiore riprovevolezza e pericolosità.
  • La ricostruzione unitaria di una sequenza delittuosa è censurabile in cassazione solo nei limiti propri del giudizio di legittimità; non è consentito sostituirla con una diversa ricostruzione dei fatti priva di un vizio motivazionale rilevante.
  • Nel giudizio di doppia conforme, la deduzione del travisamento della prova richiede una specifica indicazione della decisività dell’errore e, quanto al dato probatorio, che esso sia stato valutato per la prima volta nella decisione d’appello.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su ragioni ostative preponderanti e non richiede una risposta analitica a ogni elemento favorevole dedotto, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • La confessione o ammissione di responsabilità può essere valutata negativamente o non riconosciuta come elemento favorevole ai fini delle attenuanti generiche se non è piena, interviene quando la responsabilità è già provata o risulta dettata da intento utilitaristico anziché da effettiva resipiscenza.
  • Quando gli atti diretti a colpire una persona offendono per errore esecutivo un’altra persona, ma la volontà criminosa conserva la stessa direzione e viene leso il medesimo bene giuridico, la fattispecie è riconducibile all’aberratio ictus.
  • La gravità del fatto può essere considerata sia nella commisurazione della pena sia, insieme ad altri elementi, nel giudizio negativo sulle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoOmicidioImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiOnere della prova

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