Cassazione Penale, Ordinanza n. 06408/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo, ritenuto non autosufficiente e privo di una puntuale confutazione della motivazione della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 640 c.p., contestando l'affermazione di responsabilità e, in particolare, l'individuazione dell'imputato come autore del fatto. La Corte di appello aveva però già ritenuto il riconoscimento dell'imputato privo di incertezze, valorizzando il riconoscimento da parte della persona offesa e di una vicina di casa, nonché l'assenza dell'imputato dal giudizio e la mancanza di elementi di dubbio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e ripetitivo, perché meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una critica specifica alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte rileva che la censura è generica perché non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Norma incriminatrice della truffa, reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica e puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata, è generico e può essere dichiarato inammissibile.
- La deduzione di vizio motivazionale in tema di ricostruzione del fatto e di identificazione dell'autore del reato richiede il confronto con gli argomenti decisivi posti a base della decisione impugnata; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o riproduttiva.
- Quando la decisione di merito fonda l'identificazione dell'imputato su plurimi elementi convergenti e non emergono reali profili di incertezza, la censura che non indichi specifiche lacune logiche o giuridiche della motivazione non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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