Cassazione Civile, Ordinanza n. 03121/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una risparmiatrice volta ad ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi a lei intestati, per i quali all'ufficio postale le era stato comunicato che erano prescritti. In primo grado la società convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, indicando alternativamente il foro generale della persona giuridica, il foro del luogo di sottoscrizione dei buoni e il domicilio eletto dall'attrice, ma il giudice di pace aveva respinto l'eccezione e accolto la domanda. In appello, il Tribunale aveva invece ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale. Con il ricorso per regolamento di competenza la parte attrice ha censurato la sentenza di appello deducendo che l'eccezione di incompetenza era irrituale e incompleta sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., perché la convenuta non aveva contestato in modo specifico e provato anche l'inesistenza, nel circondario del giudice adito, di uno stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio, sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., perché non era stato correttamente individuato e contestato anche il forum destinatae solutionis ex art. 1182 c.c.; ha inoltre richiamato l'inapplicabilità del foro del consumatore.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale, fuori dei casi di competenza inderogabile, deve essere completa e specifica rispetto a tutti i possibili criteri di collegamento rilevanti; nel caso di una persona giuridica, la mera deduzione della sede legale e l'affermazione generica che gli uffici dislocati sul territorio non siano sedi secondarie non bastano se non viene contestata espressamente anche l'assenza, nel luogo del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, né è sufficiente senza prova delle circostanze dedotte. Inoltre, quanto al foro dell'obbligazione, la parte che eccepisce l'incompetenza deve indicare in modo chiaro il giudice alternativamente competente anche in relazione al luogo di adempimento, non potendosi colmare l'omissione con il riferimento ad altri fori. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Agnone, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Isernia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
per le persone giuridiche il foro generale può radicarsi non solo presso la sede legale ma anche nel luogo in cui vi sia uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; la mancata contestazione specifica di tale criterio rende incompleta l'eccezione di incompetenza territoriale.
l'eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro dell'obbligazione deve confrontarsi con tutti i criteri di collegamento rilevanti, incluso il luogo di adempimento dell'obbligazione.
l'eccezione di incompetenza territoriale deve indicare il giudice ritenuto competente ed essere formulata in modo completo e specifico; se incompleta, si considera come non proposta.
i requisiti di completezza dell'eccezione valgono fuori dei casi di competenza territoriale inderogabile.
serve a individuare il luogo di adempimento dell'obbligazione ai fini del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza per territorio, quando la competenza è derogabile, deve essere proposta in modo completo e specifico, con contestazione di tutti i possibili criteri di collegamento pertinenti al caso concreto; in difetto, l'eccezione si considera non proposta e la competenza resta radicata presso il giudice adito.
- Per le persone giuridiche, contestare solo la sede legale non basta: occorre anche eccepire espressamente l'inesistenza, nel circondario del giudice adito, di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, con allegazione e prova delle circostanze fattuali poste a sostegno.
- La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale deve individuare con chiarezza il giudice alternativamente competente anche con riferimento al foro del luogo di adempimento dell'obbligazione; il richiamo ad altri fori o a deduzioni generiche non sana l'incompletezza dell'eccezione.
- L'onere di specifica contestazione dei criteri di collegamento territoriali comprende anche l'onere di provare i fatti allegati a sostegno dell'eccezione.
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