Cassazione Civile, Ordinanza n. 32125/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo emessa per il mancato pagamento di quindici cartelle esattoriali riferite a crediti erariali, previdenziali e comunali. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, mentre la C.T.R. del Lazio, su appello dell'agente della riscossione, aveva riformato la decisione ritenendo valide la costituzione in giudizio dell'ente tramite avvocato del libero foro, tempestivo l'appello, rituale la notificazione delle cartelle e non fondata l'eccezione di prescrizione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma in pendenza del giudizio ha depositato istanza di rinuncia per intervenuta definizione agevolata dei carichi ai sensi della legge n. 197 del 2022, producendo la documentazione di adesione alla procedura, la comunicazione dell'importo dovuto e le quietanze di pagamento delle rate. L'agente della riscossione ha dichiarato di non opporsi all'estinzione del giudizio. La Corte ha preso atto che alcuni carichi relativi a diritti camerali erano stati annullati ex lege e ha verificato il perfezionamento della definizione agevolata nei termini rilevanti ai fini estintivi, richiamando anche la norma di interpretazione autentica del 2025 sul perfezionamento con il versamento della prima o unica rata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta definizione agevolata dei carichi e della rinuncia al ricorso da parte del contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che una condanna alle spese sarebbe incompatibile con la ratio premiale della definizione agevolata. Ha escluso altresì il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 236
«L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati»
La Corte richiama la disposizione nel senso che la rinuncia al giudizio e la documentazione dei pagamenti sono condizioni per l'estinzione del processo a seguito di definizione agevolata.
D.L. n. 84 del 2025, art. 12-bis
norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata
La Corte la applica nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi sui debiti ricompresi nella definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata, e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della documentazione prevista.
L. 17 dicembre 2018, n. 136, art. 4, comma 1
Richiamata per evidenziare che alcune cartelle relative a diritti camerali erano state annullate ex lege e che su di esse era cessata la materia del contendere.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro del contributo unificato base, cui si riferisce l'ulteriore importo escluso nel caso concreto.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a carichi affidati all'agente della riscossione, l'estinzione per definizione agevolata presuppone la produzione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il pagamento richiesto dalla disciplina applicabile.
- Quando interviene una norma di interpretazione autentica che disciplina l'estinzione dei giudizi da definizione agevolata, il perfezionamento della definizione va valutato secondo la regola espressamente dettata da tale norma, anche se il pagamento non è integrale al momento della decisione, purché sia stato versato quanto richiesto per il perfezionamento ai fini estintivi.
- La compensazione delle spese è coerente con la finalità premiale della definizione agevolata e evita di imporre al debitore oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la disposizione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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