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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02706/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore rete)

La controversia

Una proprietaria di terreno ha convenuto in giudizio la società distributrice di energia elettrica lamentando la realizzazione, sul proprio fondo, di una linea elettrica costituita da pali e cavi aerei senza valido titolo e chiedendo il risarcimento dei danni. La società si è difesa eccependo il difetto di legittimazione attiva, la prescrizione quinquennale del risarcimento e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento dell'usucapione della servitù di elettrodotto. Il tribunale ha accolto la domanda della proprietaria, negando la prova dell'usucapione e liquidando il danno; la corte d'appello ha confermato, ritenendo la presenza dei pali una situazione di mera tolleranza non idonea all'acquisto del possesso e qualificando l'occupazione del suolo come fatto illecito risarcibile. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1144, 1140, 1158 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la lunga e stabile presenza dell'impianto, con interventi di manutenzione e uso continuato, escludesse la tolleranza e integrasse possesso utile all'usucapione della servitù; con il secondo motivo ha censurato, in via subordinata, la statuizione sul danno, assumendo che il riconoscimento dell'usucapione avrebbe escluso l'illiceità e quindi il risarcimento, per retroattività degli effetti acquisitivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che in presenza di un'attività protratta nel tempo e non di modesta entità, come la collocazione e manutenzione di una linea elettrica sul fondo altrui, la mera tolleranza non è normalmente presumibile e, anzi, spetta a chi la invoca dimostrarla quando si tratti di esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa. Ha invece ritenuto inammissibile/infondato il profilo di censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. relativo alla valutazione delle prove, perché la selezione delle risultanze istruttorie compete al giudice di merito e può essere denunciato solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda riconvenzionale di usucapione e le conseguenze sulla pretesa risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 1144 c.c.

    La tolleranza non si presume quando l'attività sul fondo altrui è protratta nel tempo e non di modesta entità; in tal caso l'uso sistematico può essere incompatibile con la mera tolleranza.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per distinguere il possesso dalla mera tolleranza e per valutare l'esercizio di fatto sul bene in funzione dell'usucapione.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione della servitù è astrattamente possibile se ricorrono possesso utile e decorso del tempo, da accertare in concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso di esercizio sistematico e reiterato del potere di fatto sul bene, grava su chi invoca la mera tolleranza l'onere di provarla.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare violazione di legge nella ricostruzione del regime di tolleranza e dell'onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al tema della prescrizione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla prescrizione del danno, ma la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • In materia di usucapione di diritti reali immobiliari, la mera tolleranza del proprietario non si presume quando l'utilizzazione del fondo altrui sia protratta, sistematica e non occasionale; in tali casi la tolleranza deve essere provata da chi la allega.
  • L'onere della prova della tolleranza ricade su chi pretende di qualificare come consentito, e quindi non possessoriamente rilevante, un uso altrui stabile e reiterato del bene.
  • Nell'azione negatoria servitutis, la titolarità del bene da parte dell'attore integra un requisito di legittimazione e non il nucleo del thema decidendum; incombe sul convenuto la prova dell'esistenza del diritto reale limitativo vantato sul fondo altrui.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove, ma solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • L'accoglimento del motivo che investe il presupposto dell'illiceità della condotta rende assorbite le censure che presuppongono la persistenza della statuizione risarcitoria.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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