Cassazione Civile, Ordinanza n. 23276/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento e dalla relativa cartella di pagamento emessi per IRPEF/IIDD. e IVA relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, con cui venivano contestati maggiori redditi non dichiarati dalla società per indebita deduzione di costi non inerenti e per maggiori ricavi ricostruiti sulla base di indagini finanziarie sui conti correnti dell'amministratore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, annullando gli atti impositivi per un vizio di motivazione, ritenendo decisiva la mancata produzione in giudizio di tutti i documenti richiamati negli avvisi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma la società è rimasta intimata. In sede camerale la Corte ha rilevato, in via pregiudiziale, un difetto di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'intimata, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso. Riscontrata l'irreperibilità del primo difensore domiciliatario, la Corte ha affermato che, essendo la parte assistita da più difensori, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita anche nei confronti del secondo difensore; la rinuncia al mandato da parte di quest'ultimo non escludeva l'ultrattività del mandato in assenza di sostituzione formale. Poiché l'Agenzia non ha dato seguito all'ordine di rinnovazione della notifica, il processo è stato dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha enunciato un principio di diritto in tema di notificazione del ricorso per cassazione in presenza di più difensori della stessa parte, affermando che, in caso di irreperibilità di uno, la notifica deve essere eseguita nei confronti dell'altro anche se questi abbia rinunciato al mandato, operando l'ultrattività del mandato ex art. 85 c.p.c. Tuttavia, poiché la ricorrente non ha rinnovato la notifica nei termini e con le modalità ordinate dalla Corte, il giudizio è stato dichiarato estinto per inosservanza dell'ordine del giudice, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto della disciplina sul contributo unificato, senza applicazione dell'ulteriore importo in ragione della prenotazione a debito.
Norme richiamate
In assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata e in mancanza di formale sostituzione, la rinuncia al mandato da parte di uno dei difensori non fa venir meno l'efficacia del mandato ai fini della rappresentanza processuale.
L'inosservanza dell'ordine del giudice di rinnovare la notificazione determina l'estinzione del processo per mancato impulso della parte onerata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto che, nelle condizioni indicate nel provvedimento, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una parte è assistita da più difensori muniti di autonoma procura, la notificazione del ricorso per cassazione deve essere effettuata anche nei confronti del difensore residuo se la notifica al primo è andata a vuoto per irreperibilità.
- La rinuncia al mandato di uno dei difensori non elimina, di per sé, l'obbligo di notificare agli altri difensori della stessa parte, poiché il mandato processuale conserva efficacia in via ultrattiva finché non intervenga una formale sostituzione o diverse indicazioni della parte.
- L'inosservanza dell'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dalla Corte comporta l'estinzione del processo per difetto di impulso processuale della parte ricorrente.
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