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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25528/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti (i tre Canestri) hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, rispetto alla pronuncia del Tribunale di Rimini, aveva confermato la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale (capo B) e ridotto le pene. I Canestri ricorrono sia nella qualità di imputati (avverso la conferma della bancarotta fraudolenta e la quantificazione delle pene) sia nella qualità di parti civili (avverso l'assoluzione di Caravita, Mussoni e Marinelli dai delitti di estorsione, tentata estorsione e calunnia che essi ritenevano sussistenti). I motivi dedotti alla Cassazione sono cinque: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta omissione della rinnovazione istruttoria e travisamento delle prove; in particolare contestano che le somme distrae fossero pagamenti estorsivi che escluderebbero il dolo della distrazione; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. relativamente alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale; (3) omesso proscioglimento per il reato previsto dall'art. 388 c.p. (atti simulati per sottrarsi a decreto ingiuntivo), deducendo l'incidenza di terzi nella gestione; (4) omissione di adeguata motivazione dell'appello e della sentenza di appello circa i capi D, E, F (estorsione, calunnia, tentata estorsione) in favore delle parti civili; (5) vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio e presunta contraddittorietà sulla figura imprenditoriale di Antonio Canestri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti nei termini. In sintesi: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua e non manifestamente illogica; ha escluso che le somme trasferite e i pagamenti fossero provati come frutto di estorsione e ha confermato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni e degli elementi probatori adottata dai giudici di merito (anche con il richiamo al più rigoroso vaglio probatorio quando la persona offesa è anche imputata). Ha ritenuto che la costituzione del GEIE Antares e le scelte di selezione dei debiti dimostrassero consapevolezza e finalità distrattiva dei Canestri, e che la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione potesse sussistere anche quando i trasferimenti siano stati effettuati verso un GEIE. Ha respinto le doglianze relative all'omessa rinnovazione istruttoria (escussione del notaio) come non necessaria e non decisiva, ha ritenuto infondate le doglianze sul capo B (bancarotta documentale) e sul capo C (art. 388 c.p.), e ha confermato la congruità della quantificazione delle pene (pena per Antonio Canestri motivata in relazione a gravità, danno e assenza di resipiscenza; pena ridotta rispetto alla misura edittale). Conclusione pratica: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e respinti; rimane confermata la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (con le pene ridotte come deciso dalla Corte d'Appello) e restano definite in appello le statuizioni di proscioglimento o estinzione per prescrizione ove pronunciate.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (regole sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa)

    La Corte richiama che, pur non essendo applicabili le limitazioni dell'art. 192 comma terzo alle dichiarazioni della persona offesa, occorre comunque una verifica penetrante e motivata della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa, specie quando essa è anche imputata; quando la persona offesa si costituisce parte civile è opportuno riscontrare le sue dichiarazioni con altri elementi probatori

  • art. 129 cod. proc. pen. (proscioglimento per estinzione del reato)

    La Corte ricorda che la declaratoria di assoluzione per estinzione del reato è ammessa solo se dagli atti emergono ictu oculi circostanze che escludono il fatto o la sua rilevanza penale; nel caso la declaratoria di estinzione per prescrizione non poteva essere sostituita dal proscioglimento ove non ricorressero tali condizioni

  • art. 388 cod. pen. (atti simulati per sottrarsi a obblighi derivanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria)

    La Corte conferma che l'ipotesi di atti simulati finalizzati a sottrarsi all'adempimento di un decreto ingiuntivo può integrare il reato previsto dall'art. 388 c.p.; la ricostruzione fattuale nel caso ha ritenuto non sussistenti i presupposti per proscioglimento nel merito

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta per distrazione)

    La Corte ribadisce che la bancarotta fraudolenta per distrazione e' reato di pericolo con dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che le operazioni patrimoniali possano arrecare pericolo agli interessi dei creditori; trasferimenti di beni societari o personali a un GEIE possono integrare la fattispecie anche se non trasferiscano tutti i debiti

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    La Corte conferma che, ai fini della determinazione della pena, rilevano la gravità del fatto, il danno cagionato e la mancanza di resipiscenza; la Corte territoriale ha motivato la quantificazione delle pene con riferimento a tali criteri

Massime di principio

  • Se si contesta che versamenti o trasferimenti sono stati compiuti sotto estorsione, il giudice richiede prove chiare di minacce e una sincronia fattuale tra minaccia e pagamento; la mera coincidenza di pagamenti e sospensioni dei lavori non è sufficiente.
  • Le dichiarazioni della persona offesa che è anche imputata vanno valutate con maggior rigore e, se costituite parte civile, è opportuno ricercare riscontri esterni prima di fondare su di esse una condanna.
  • Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo con dolo generico: non serve provare l'intenzione specifica di danneggiare i creditori, ma la consapevolezza che l'operazione possa recare pericolo agli interessi creditori.
  • La costituzione di entità (es. GEIE) e il trasferimento di beni societari/patrimoniali possono integrare distrazione anche se non tutte le passività sono trasferite; conta la riduzione della garanzia patrimoniale disponibile per i creditori originari.
  • La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria fino alla cessazione formale dell'impresa; l'addebito per bancarotta documentale può colpire anche l'amministratore formale che non abbia esercitato vigilanza sui documenti.
  • La rinnovazione istruttoria in sede d'appello è rimedio eccezionale: va richiesta e motivata solo se decisiva per la decisione e qualora il giudice d'appello non possa decidere con gli atti esistenti.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso per cassazione basato su travisamento probatorio è necessario indicare con precisione quale elemento sia stato frainteso e dimostrare che quell'errore disarticola l'intero impianto probatorio; semplici diverse interpretazioni non sono sufficienti.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non sempre comporta un proscioglimento nel merito: il proscioglimento per sopravvenuta insussistenza del fatto richiede elementi palesi e incontestabili negli atti (ictu oculi).

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