Cassazione Penale, Ordinanza n. 21967/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di un condannato diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di sette sentenze di condanna, ovvero di cinque di esse. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo un solo motivo, formalmente qualificato come violazione dell’art. 81 c.p., sostenendo che i vari reati sarebbero stati espressione di un medesimo disegno criminoso: si trattava, secondo la difesa, di furti commessi su autobus ai danni dei passeggeri; la rapina sarebbe stata in realtà una rapina impropria iniziata come furto; il reato in materia di stupefacenti costituirebbe un unicum; le modalità identiche dei fatti avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse integralmente di merito e mirasse a sollecitare una rivalutazione degli elementi già esaminati dal giudice dell’esecuzione, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva motivato in modo congruo e ampio sull’assenza di indici dell’identità del disegno criminoso e che il ricorso non si confrontava con tale motivazione, risultando quindi aspecifico. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata dalla difesa per sostenere la continuazione tra i reati sulla base dell’unità del disegno criminoso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto di fatto e aspecifico
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari sulla sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio applicato nel disporre la sanzione pecuniaria conseguente all’inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
richiamata per il principio secondo cui la Cassazione non può compiere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica della logica struttura argomentativa
Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
richiamata per il principio di aspecificità del motivo di ricorso, configurabile quando manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del compendio fattuale o a una diversa lettura delle risultanze processuali; il sindacato è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con le argomentazioni poste dal giudice a base della decisione e si limita a riproporre deduzioni già esaminate o a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
- In tema di continuazione ex art. 81 c.p., la deduzione dell’unità del disegno criminoso non può essere accolta in cassazione se richiede una rivalutazione in fatto degli indici sintomatici già scrutinati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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