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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34277/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il GUP di Milano, con sentenza del 15 aprile 2026, aveva applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di rapina. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La decisione non indica l’entità della pena concordata né ulteriori dettagli del fatto contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è ammesso per motivi attinenti all’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento o eccedente i limiti legali, non invece per contestare profili di commisurazione fondati sui parametri dell’art. 133 c.p., il bilanciamento delle circostanze o la misura delle relative diminuzioni. Poiché il ricorso verteva sulla quantificazione della pena e non sull’illegalità della stessa, è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione assunta il 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento non può censurare la commisurazione della pena, il bilanciamento delle circostanze o le diminuzioni applicate; è consentito per l’illegalità della pena, quando la sanzione non sia prevista o ecceda i limiti legali.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento deduce profili di commisurazione della pena estranei ai motivi ammessi, la Corte dichiara l’inammissibilità de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    è' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione

    Le contestazioni relative all’applicazione dei parametri di commisurazione della pena previsti dall’art. 133 c.p. non integrano, di per sé, una censura di illegalità della pena proponibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Il Giudice per le indagini preliminari di Milano applicava ad Abbadi SidAhmed la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di rapina allo stesso ascritto.

    La sentenza impugnata ha applicato la pena concordata dalle parti mediante il rito di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili le censure relative all’illegalità della pena, intesa come pena non prevista dall’ordinamento o eccedente per specie o quantità il limite legale; non sono invece deducibili le contestazioni sulla sua commisurazione, sul bilanciamento delle circostanze o sulla misura delle diminuzioni conseguenti.
  • La deduzione di profili di commisurazione della pena estranei ai motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali; la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende presuppone che siano ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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