Cassazione Penale, Sentenza n. 10018/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di archiviazione del 24/11/2013 emesso dal GIP su richiesta del P.M. del 20/05/2013. I ricorrenti, persone offese per la morte di Sebki Sofiene, censurano l'omesso avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.) e la violazione del diritto al contraddittorio (art. 127 c.p.p.), chiedendo che il decreto sia annullato. In subordine invocano la Direttiva 2012/29/UE, artt. 82 e 288 T.F.U.E. e art. 47 della Carta, sostenendo il diritto delle vittime a essere informate tempestivamente della richiesta di archiviazione e proponendo, se necessario, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per chiarire la diretta applicabilità della Direttiva.
La decisione
Ricorsi rigettati. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata ex art. 408, comma 2, c.p.p. deve precedere la richiesta di archiviazione per obbligare il P.M. a notificare tale richiesta; nel caso concreto la dichiarazione dei ricorrenti (depositata il 9/08/2013) è successiva alla richiesta di archiviazione del 20/05/2013, sicché non ha attivato l'obbligo di notifica. Tuttavia la giurisprudenza consolidata riconosce comunque alla persona offesa la facoltà di proporre opposizione ex art. 410 c.p.p. fino alla pronuncia del giudice; i ricorrenti avrebbero quindi potuto esercitare tale rimedio fino al decreto impugnato. Quanto alla Direttiva 2012/29/UE, la Corte ha ritenuto che non sia self-executing in modo da prevalere direttamente sulla disciplina interna e che l'ordinamento italiano abbia recepito e adattato i principi direttivi; non ci sono i presupposti per un rinvio pregiudiziale. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indica il reato di omicidio colposo, che costituisce il fatto-reato oggetto del procedimento; utilizzato come riferimento del fatto per cui le persone offese sono intervenute
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta di archiviazione deve precedere la richiesta del P.M. per obbligare alla notifica; la tardiva dichiarazione non attiva l'obbligo
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica non comporti automaticamente nullità quando la dichiarazione di voler essere informata è tardiva e restano disponibili rimedi (es. opposizione)
Previsto quale rimedio: la persona offesa può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione fino al momento in cui il giudice non si sia pronunciato; tale facoltà rimane valida anche se la dichiarazione ex art. 408 è tardiva
Direttiva 2012/29/UE
Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012
La Corte ha ritenuto la Direttiva non self-executing in modo tale da essere applicata direttamente quale diritto privato invocabile per modificare la disciplina dell'archiviazione; l'ordinamento nazionale ha recepito e adattato i principi direttivi con misure primarie e secondarie
artt. 82 e 288 T.F.U.E.
art. 82 e art. 288 T.F.U.E.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'efficacia del diritto dell'UE; la Corte ha ritenuto che non impongano la diretta applicabilità della Direttiva in senso da alterare la disciplina interna sull'archiviazione
art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE
Richiamato riguardo al diritto a un ricorso effettivo; la Corte ha ritenuto che l'ordinamento interno garantisca un equilibrio di tutele compatibile con la Carta
D.L. n. 93/2013 e legge n. 119/2013
D.L. 93/2013 (conv. con legge 119/2013)
Esempi di interventi normativi italiani che hanno recepito/ampliato le tutele per le vittime, dimostrando il carattere non self-executing della Direttiva
d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212
Norma di recepimento rilevante; la Corte ha ricordato che la disciplina interna risultante è stata già valutata e ritenuta compatibile con i principi europei, non giustificando l'applicazione diretta della Direttiva
Giurisprudenza citata (Sez. U, Sent. n. 29477/2004; Sez. 4, Sent. n. 50067/2017)
Sez. U n. 29477/2004; Sez. 4 n. 50067/2017
La giurisprudenza di legittimità afferma che la dichiarazione di voler essere informata deve precedere la richiesta del P.M. ma che la persona offesa conserva la facoltà di opposizione fino alla pronuncia del giudice; decisioni precedenti confermano l'adeguatezza del sistema di controllo interno sulla decisione di non esercitare l'azione penale
Massime di principio
- La richiesta della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2, c.p.p. deve essere presentata prima della formulazione della richiesta di archiviazione da parte del P.M. perché il P.M. abbia l'obbligo di notificare.
- Se la dichiarazione di voler essere informata è tardiva, la persona offesa conserva comunque la facoltà di proporre opposizione ex art. 410 c.p.p. fino al decreto del giudice che dispone l'archiviazione.
- La Direttiva 2012/29/UE non è considerata automaticamente self-executing nel sistema italiano; i diritti in essa contenuti devono essere valutati alla luce delle norme di recepimento e degli strumenti interni già previsti.
- In situazioni simili è fondamentale che la persona offesa o il suo difensore monitorino tempestivamente lo stato del procedimento e presentino le dichiarazioni e i rimedi (notifica richiesta, opposizione) senza indugio.
- La mancata o ritardata richiesta di essere informati non determina automaticamente la nullità del decreto di archiviazione quando esistano rimedi interni efficaci; tuttavia, per tutelare i diritti delle vittime è opportuno esperire subito le misure previste (nomina difensore, domanda di informativa all'ufficio procedente, opposizione ove possibile).
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