Cassazione Penale, Sentenza n. 31847/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relative alla s.n.c. "Ristorazione di Bonavita Francesco Antonio & C. s.n.c.". Deduceva (i) erronea applicazione delle norme in materia fallimentare e di procedura penale (artt. 216, 217, 219 legge fall., art. 192 c.p.p.), sostenendo che la documentazione contabile del triennio precedente fosse nella disponibilità della Guardia di finanza, e che mancasse l'elemento psicologico del reato tanto da richiedere la derubricazione in bancarotta semplice e il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno; (ii) vizio di motivazione e insufficienza della prova, contestando l'affidabilità dello "spesometro" e invocando il travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: i documenti consegnati alla Guardia di finanza nel 2014 erano limitati a fatture e scontrini e risultavano restituiti; dagli atti emergeva che la Guardia di finanza non trattenne la documentazione richiesta dal curatore; la Corte d'appello ha correttamente valutato la malafede dell'imputato (dichiarazioni false sul deposito dei libri, attestazioni contraddette dal curatore e dal commercialista) e la sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta. La richiesta di derubricazione e il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità è stata esclusa: tale attenuante va valutata sul valore della distrazione al momento della consumazione del reato e non sulla chiusura del fallimento o sul soddisfacimento dei creditori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e reiterazione di doglianze già disattese in sede di gravame; la Suprema Corte ha richiamato i limiti della verifica di merito in sede di legittimità e la necessità di specificità nella censura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge fallimentare (Legge 16 marzo 1942, n. 267), artt. 216, 217, 219
Le norme sulla bancarotta fraudolenta sono state applicate ritenendo sussistente il dolo per distrazione di beni e documenti; l'attenuante per speciale tenuità (art. 219, comma 3) va valutata sul valore della distrazione al momento della consumazione del reato e non in relazione all'esito della procedura fallimentare
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato nel motivo relativo all'erronea applicazione delle norme procedurali; la Corte ha verificato la disponibilità reale della documentazione, respingendo la tesi difensiva
Invocato dal ricorrente come norma per escludere il dolo e applicare una causa di non punibilità/attenuazione; la Corte ha ritenuto inapplicabile la derubricazione a bancarotta semplice e dunque non applicabile l'istituto prospettato
codice di procedura penale, art. 533
Richiamato in tema di onere della prova 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ribadito i limiti di intervento della Cassazione su valutazioni di merito, che richiedono manifesta illogicità per essere sindacate in sede di legittimità
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La disponibilità di documenti da parte di autorità (es. Guardia di finanza) deve risultare da prove documentali: semplici affermazioni difensive non sono sufficienti.
- In tema di bancarotta fraudolenta, il dolo può emergere anche da comportamenti tesi a sottrarre o occultare beni o scritture; l'aggressione di beni personali dalla procedura fallimentare non esclude il dolo e può essere interpretata come movente per sottrazione.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata sul valore della distrazione materialmente commessa al momento della consumazione del reato, non in base all'esito successivo della procedura fallimentare o al soddisfacimento dei creditori.
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento delle prove salvo che emerga una manifesta illogicità o travisamento documentato: i motivi generici o meramente reiterativi sono inammissibili.
- Strumenti fiscali come lo «spesometro» possono avere rilevanza probatoria, ma la loro valutazione resta rimessa ai giudici di merito; occorre proporre censure specifiche e circostanziate per ottenerne la sindacabilità in sede di legittimità.
- Per ottenere la riforma in sede di legittimità è necessario che questioni rilevanti siano sollevate già in appello con adeguata specificità; quesiti nuovi o non dedotti in sede di gravame possono risultare inediti e non ammissibili in Cassazione.
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