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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31847/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relative alla s.n.c. "Ristorazione di Bonavita Francesco Antonio & C. s.n.c.". Deduceva (i) erronea applicazione delle norme in materia fallimentare e di procedura penale (artt. 216, 217, 219 legge fall., art. 192 c.p.p.), sostenendo che la documentazione contabile del triennio precedente fosse nella disponibilità della Guardia di finanza, e che mancasse l'elemento psicologico del reato tanto da richiedere la derubricazione in bancarotta semplice e il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno; (ii) vizio di motivazione e insufficienza della prova, contestando l'affidabilità dello "spesometro" e invocando il travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: i documenti consegnati alla Guardia di finanza nel 2014 erano limitati a fatture e scontrini e risultavano restituiti; dagli atti emergeva che la Guardia di finanza non trattenne la documentazione richiesta dal curatore; la Corte d'appello ha correttamente valutato la malafede dell'imputato (dichiarazioni false sul deposito dei libri, attestazioni contraddette dal curatore e dal commercialista) e la sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta. La richiesta di derubricazione e il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità è stata esclusa: tale attenuante va valutata sul valore della distrazione al momento della consumazione del reato e non sulla chiusura del fallimento o sul soddisfacimento dei creditori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e reiterazione di doglianze già disattese in sede di gravame; la Suprema Corte ha richiamato i limiti della verifica di merito in sede di legittimità e la necessità di specificità nella censura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (Legge 16 marzo 1942, n. 267), artt. 216, 217, 219

    Le norme sulla bancarotta fraudolenta sono state applicate ritenendo sussistente il dolo per distrazione di beni e documenti; l'attenuante per speciale tenuità (art. 219, comma 3) va valutata sul valore della distrazione al momento della consumazione del reato e non in relazione all'esito della procedura fallimentare

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato nel motivo relativo all'erronea applicazione delle norme procedurali; la Corte ha verificato la disponibilità reale della documentazione, respingendo la tesi difensiva

  • codice penale, art. 131-bis

    Invocato dal ricorrente come norma per escludere il dolo e applicare una causa di non punibilità/attenuazione; la Corte ha ritenuto inapplicabile la derubricazione a bancarotta semplice e dunque non applicabile l'istituto prospettato

  • codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato in tema di onere della prova 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ribadito i limiti di intervento della Cassazione su valutazioni di merito, che richiedono manifesta illogicità per essere sindacate in sede di legittimità

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La disponibilità di documenti da parte di autorità (es. Guardia di finanza) deve risultare da prove documentali: semplici affermazioni difensive non sono sufficienti.
  • In tema di bancarotta fraudolenta, il dolo può emergere anche da comportamenti tesi a sottrarre o occultare beni o scritture; l'aggressione di beni personali dalla procedura fallimentare non esclude il dolo e può essere interpretata come movente per sottrazione.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata sul valore della distrazione materialmente commessa al momento della consumazione del reato, non in base all'esito successivo della procedura fallimentare o al soddisfacimento dei creditori.
  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento delle prove salvo che emerga una manifesta illogicità o travisamento documentato: i motivi generici o meramente reiterativi sono inammissibili.
  • Strumenti fiscali come lo «spesometro» possono avere rilevanza probatoria, ma la loro valutazione resta rimessa ai giudici di merito; occorre proporre censure specifiche e circostanziate per ottenerne la sindacabilità in sede di legittimità.
  • Per ottenere la riforma in sede di legittimità è necessario che questioni rilevanti siano sollevate già in appello con adeguata specificità; quesiti nuovi o non dedotti in sede di gravame possono risultare inediti e non ammissibili in Cassazione.

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