Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14631/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta dall'Università avverso la sentenza del Tribunale, ritenendo che l'appellante non avesse notificato il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza, né avesse documentato un motivo idoneo a giustificare la richiesta di notifica solo alla prima udienza. L'Università ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un solo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 415 e 435 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che dagli atti e dal fascicolo telematico risultava invece che la notifica del ricorso e del decreto era stata eseguita in data 30 novembre 2016 e che la prova della notifica via PEC era stata depositata telematicamente il 5 gennaio 2018, prima dell'udienza di discussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'appello notificato in modalità telematica non è improcedibile quando l'appellante si costituisca tempestivamente e depositi copia analogica dei documenti che attestano l'avvenuta notificazione, corredata di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendo imposto un obbligo di produrre la notifica esclusivamente in via telematica. Ha quindi rilevato che la Corte d'Appello non aveva correttamente applicato tali principi e che la motivazione non dava conto delle risultanze del fascicolo telematico. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 415 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale la cui violazione è dedotta a sostegno della nullità della sentenza di appello; nel caso concreto la Corte di cassazione ritiene che non vi fosse improcedibilità per mancata notificazione, ove la notifica risultasse dagli atti e fosse documentata tempestivamente.

  • art. 435 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente; la Corte afferma che la declaratoria di improcedibilità non era corretta alla luce delle risultanze del fascicolo telematico e della prova della notifica depositata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 9, comma 1-bis, L. n. 53 del 1994

    La Corte richiama il principio secondo cui la prova della notificazione telematica può essere fornita anche con deposito di copia analogica dei documenti attestanti la notifica, corredata di attestazione di conformità agli originali telematici, senza necessità di un'unica modalità di produzione.

Massime di principio

  • L'appello notificato con modalità telematica non è improcedibile se l'appellante si costituisce tempestivamente e deposita in giudizio copia analogica delle ricevute e dei documenti attestanti la notificazione, purché corredata di attestazione di conformità agli originali telematici.
  • Ai fini della procedibilità dell'impugnazione, non è necessario che la prova della notifica sia prodotta esclusivamente in formato telematico, essendo ammessa una modalità alternativa di documentazione ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53 del 1994.
  • La declaratoria di improcedibilità non può fondarsi su una mera affermazione apodittica di mancata notifica quando le risultanze del fascicolo telematico evidenziano invece l'avvenuto perfezionamento della notificazione e il suo tempestivo deposito in atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.